Cassazione Penale, Sentenza n. 41529/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fornello ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva confermato condannato per bancarotta fraudolenta (distrazione e documentale). I motivi principali del ricorso in Cassazione erano: (1) violazione e erronea applicazione dell'art.192 c.p.p. per aver ritenuto simulata la vendita di due immobili senza che la curatela/procuratore avessero allegato e provato la simulazione, spostando indebitamente l'onere della prova; (2) vizio di motivazione e violazione dell'art.27 Cost. per avere attribuito responsabilità penale nonostante i versamenti ricevuti dall'acquirente Castellano e nonostante gli adempimenti contabili fossero stati affidati a un commercialista; deduzione che la condotta non aveva il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori (soprattutto con riferimento alla bancarotta documentale) e che l'imputato, per formazione e posizione, non poteva esercitare il controllo tecnico sulla contabilità delegata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la Corte territoriale, in ossequio alla pronuncia rescindente, ha correttamente qualificato la condotta come bancarotta fraudolenta documentale nella forma "generica" (tenuta volontariamente irregolare delle scritture contabili con la consapevolezza che ciò avrebbe reso impossibile la ricostruzione del patrimonio). Ha ritenuto legittima la valutazione che la vendita simulata degli immobili e l'incasso personale dei canoni rendessero inattendibile la contabilità e dimostrassero la finalità di dissimulare le distrazioni patrimoniali. La Cassazione ha inoltre condiviso che la nomina di un consulente/ commercialista non esimeva l'imprenditore dall'obbligo di vigilanza; sussiste una presunzione semplice che i dati contabili riflettano le indicazioni del titolare, superabile solo con prova rigorosa che qui non è stata fornita. Le censure relative alla bancarotta per distrazione non sono state esaminate nel merito perché escluse dall'oggetto del giudizio di rinvio (coperti dal giudicato interno). Il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare
Disciplina due forme alternative di bancarotta documentale: la forma "specifica" (distruzione, sottrazione od omessa istituzione dei libri/scritture) che richiede dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, e la forma "generale" (tenuta fraudolenta delle scritture) che integra il reato a dolo generico e presuppone l'esame delle scritture rinvenute
Prevede la bancarotta semplice documentale; la disciplina e l'oggetto materiale sono diversi rispetto all'art.216 e rilevano differenti elementi soggettivi e di gravità
Norma sull'onere della prova nel processo penale; il ricorso denunciava una violazione per presunta inversione dell'onere probatorio nella valutazione della simulazione dell'atto di vendita, ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito in relazione alle prove disponibili
art. 27 Cost.
Principio di colpevolezza e personalità della pena; il ricorrente sosteneva violazione per errata valutazione della responsabilità penale, ma la Corte ha ritenuto la motivazione conforme ai criteri costituzionali
art. 219, comma 2, n. 2 r.d. 16 marzo 1942, n. 27
Richiamato come circostanza aggravante contestata in primo grado, ma nella motivazione è stata ritenuta prevalente l'attenuante generica
Norma che ha consentito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- La bancarotta documentale va qualificata distinguendo la forma 'specifica' (omessa istituzione/sottrazione/distruzione dei libri) che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, dalla forma 'generale' (tenuta fraudolenta delle scritture) che è valutata anche sui libri rinvenuti e può integrarsi con dolo generico
- La nomina di un commercialista o di un soggetto dotato di competenze tecniche non esonera il titolare dell'impresa dall'obbligo di vigilanza: sussiste una presunzione semplice che i dati contabili riflettano le indicazioni del titolare, superabile solo con prova rigorosa e diretta in contrario
- La dichiarazione che somme sono state incassate personalmente dall'amministratore o la scomparsa di elementi contabili può giustificare la disconoscenza della contabilità e l'attribuzione del dolo nella tenuta irregolare degli scritti societari
- In sede di cassazione non si possono riesaminare questioni che esulano dall'oggetto del rinvio o che sono ormai coperte da giudicato interno: occorre rispettare i limiti del giudizio di legittimità stabiliti nella sentenza di annullamento con rinvio
- Chi contesta la simulazione di un atto (es. vendita) deve proporre e sostenere adeguata prova; tuttavia la valutazione complessiva delle risultanze (versamenti non rintracciati nella società, incassi personali, modalità di tenuta della contabilità) può legittimare la conclusione sulla simulazione o sull'inattendibilità dei libri
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41479/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41482/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41485/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41491/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41493/2025 del 29/12/2025
- Sentenza penale · 29 dic 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 41494/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →