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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39247/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con motivi aggiunti ha sostenuto, in sostanza, che i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere dimostrata la disponibilità, da parte sua, dello scantinato in cui era stata rinvenuta la sostanza, chiedendo una diversa valutazione del materiale probatorio. Ha inoltre dedotto un preteso travisamento della prova, assumendo che la sentenza avrebbe affermato il rinvenimento del telefono cellulare intestato all'imputato nello scantinato insieme allo stupefacente, mentre ciò non sarebbe avvenuto. La Corte di cassazione ha ritenuto che le censure mirassero soltanto a una rivalutazione del merito e che il travisamento fosse insussistente, poiché la sentenza di merito aveva soltanto dato conto del sequestro del telefono intestato e abitualmente usato dall'imputato, desumibile dai messaggi scambiati con altri utenti.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze erano non consentite in sede di legittimità perché volte a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, già esaminata con motivazione congrua, логica ed esaustiva dal giudice di merito. Ha escluso anche il dedotto travisamento della prova, osservando che la sentenza non aveva affermato il rinvenimento del telefono nello scantinato, ma solo il sequestro di un apparecchio intestato all'imputato e da lui utilizzato. Conseguentemente ha applicato le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

  • art. 616 c.p.p.

    Disposizione applicata come conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio di legittimità, tendono in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e della prova già esaminata dai giudici di merito con motivazione congrua, logica ed esaustiva.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo assertivo o attraverso una lettura alternativa degli atti: occorre che la sentenza attribuisca al compendio probatorio un contenuto oggettivamente inesistente o diverso da quello reale; se il giudice di merito si è limitato a riportare correttamente il dato probatorio, la censura è infondata.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le statuizioni accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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