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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20354/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’emanazione, da parte del Comune, di un decreto di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 relativo a un terreno sito in Onna, con contestuale liquidazione dell’indennizzo. Il proprietario, poi succeduto in giudizio dai propri eredi, aveva contestato davanti alla Corte d’appello la stima del bene, sostenendo che il terreno non dovesse essere considerato agricolo ma residenziale/edificato o comunque edificabile alla data del decreto ablatorio, in ragione del contesto di utilizzo conseguente al sisma del 2009. In particolare, deduceva di avere concesso il fondo in comodato al Comune per l’installazione di impianti e attrezzature di primo soccorso, che il comodato era stato prorogato, e che nel frattempo sul terreno erano state realizzate strutture abitative e opere di urbanizzazione. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti tre motivi: (1) violazione del d.l. n. 39/2009, convertito in l. n. 77/2009, e degli artt. 37 e 42-bis d.P.R. n. 327/2001, per avere la Corte d’appello escluso l’applicabilità della disciplina emergenziale sulla localizzazione degli interventi post-sisma e per non avere considerato che il progetto e il comodato avrebbero integrato una sostanziale localizzazione/variante urbanistica; inoltre, si censurava la mancata considerazione della presenza di moduli abitativi e opere urbanizzative al momento del decreto; (2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione delle stesse norme, perché la Corte non avrebbe pronunciato sul valore delle opere di urbanizzazione primaria, che si assumevano spettare al proprietario come migliorie/addizioni senza corrispettivo in forza del comodato; (3) violazione degli artt. 42-bis, 37 e 38 d.P.R. n. 327/2001, insistendo sulla diversa qualificazione urbanistica del terreno al momento dell’acquisizione e sulla sua asserita natura edificabile o già edificata in minima parte.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché non era configurabile, nella specie, un provvedimento formale di localizzazione idoneo a derogare agli strumenti urbanistici vigenti; il comodato e il progetto di intervento non valevano a integrare una variante urbanistica sostanziale, e la qualificazione dell’area andava riferita, ai fini dell’indennizzo ex art. 42-bis, alla data del decreto di acquisizione sulla base degli strumenti urbanistici vigenti, come correttamente fatto dalla Corte d’appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte nuova e comunque lo ha reputato infondato, richiamando il principio secondo cui, nel calcolo del valore venale del bene acquisito ex art. 42-bis, non si computa il valore dell’opera pubblica realizzata dalla P.A. sul bene. Ha infine ritenuto inammissibile il terzo motivo perché meramente reiterativo delle precedenti doglianze e privo di argomentazioni idonee a scalfire la motivazione di merito sulla inedificabilità legale del terreno. Le spese sono state compensate per la complessità della normativa e per l’assenza di precedenti specifici di legittimità al momento della proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 2 d.l. n. 39/2009 conv. in L. n. 77/2009

    La disciplina emergenziale sugli interventi per le popolazioni colpite dal sisma del 2009 richiede un formale procedimento di localizzazione; in mancanza di tale provvedimento non opera la deroga agli strumenti urbanistici vigenti e la qualificazione urbanistica non può essere retrodatata all’epoca del sisma.

  • art. 37 d.P.R. n. 327/2001

    È richiamato come norma coordinata con l’art. 42-bis per la determinazione del valore del bene e della relativa indennità, secondo la disciplina dell’inedificabilità/edificabilità legale alla data del provvedimento ablatorio.

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    L’indennizzo va determinato con riferimento alla data del decreto di acquisizione, assumendo la qualificazione urbanistica risultante dagli strumenti vigenti; il valore del bene non comprende quello dell’opera pubblica realizzata sul fondo dalla P.A.

  • art. 38 d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato nel terzo motivo in coordinamento con gli artt. 42-bis e 37, senza che la Corte ravvisi profili utili a superare la valutazione compiuta in merito alla destinazione del terreno.

  • art. 32, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    Opera come norma richiamata dall’art. 37, comma 4, nel senso che, ai fini del valore venale del bene acquisito, non va computato il valore dell’opera pubblica sul suolo interessato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla stima o di contestazione dell’indennizzo ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, la qualificazione urbanistica del bene va riferita alla data del decreto di acquisizione e alla disciplina urbanistica effettivamente vigente in quel momento.
  • La deroga agli strumenti urbanistici ordinari, invocata sulla base della normativa emergenziale post-sisma, richiede un formale provvedimento di localizzazione adottato secondo il procedimento previsto dalla legge; non è sufficiente la sola esistenza di un progetto o di un comodato funzionale all’intervento pubblico.
  • Ai fini della determinazione del valore venale del bene acquisito dalla P.A. ex art. 42-bis, non deve essere computato il valore dell’opera pubblica realizzata, anche solo parzialmente, sul fondo dalla stessa amministrazione.
  • Le censure di cassazione che reiterano contestazioni di merito sulla destinazione del suolo, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza addurre specifiche argomentazioni giuridiche, sono inammissibili o comunque infondate.
  • La deduzione in cassazione di un fatto decisivo deve confrontarsi con la sua effettiva trattazione nei gradi di merito; le questioni nuove, se non risulta la loro tempestiva introduzione nel giudizio precedente, sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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