Cassazione Penale, Sentenza n. 35135/2025 del 28/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso la custodia cautelare in carcere per i reati di usura ed estorsione aggravate. La difesa censura (i) la valutazione della gravità indiziaria ai sensi dell'art. 273 c.p.p., sostenendo contraddizioni nella ricostruzione temporale e nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il mancato apprezzamento di elementi probatori e di esiti favorevoli di altri procedimenti; (ii) la sussistenza del pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274, lett. c), c.p.p., lamentando l'omessa valutazione della personalità dell'indagata, la genericità delle esigenze cautelari e l'inidoneità del rigetto di misure meno afflittive (arresti domiciliari con controlli ex art. 275-bis).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la gravità indiziaria sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, riscontrate da registrazioni e da un documento riepilogativo scritto dal coindagato. Ha inoltre confermato la fondatezza del pericolo di reiterazione sulla base delle modalità del fatto e del ruolo autonomo attribuito alla ricorrente (intervento nella prosecuzione delle richieste durante la detenzione del marito), ritenendo le misure alternative inadeguate. Conseguentemente il rigetto è stato confermato, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e sono state disposte le misure previste dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. in relazione alla mancata rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen. (comma 1)
Parametro per la valutazione della gravità indiziaria nella fase cautelare: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia compiuto una valutazione logica e congrua della totalità degli elementi indizianti (dichiarazioni, registrazioni, documenti).
art. 274 cod. proc. pen. (comma 1, lett. c)
Norma sul pericolo di reiterazione dei reati quale esigenza cautelare: la pronuncia conferma che il pericolo può essere desunto sia dalle modalità e circostanze del fatto sia dalla personalità dell'indagato ricavabile da comportamenti concreti, anche in assenza di precedenti penali.
art. 275-bis cod. proc. pen. (comma 1)
Prevede modalità di controllo per misure alternative quali gli arresti domiciliari; la Corte ha ritenuto che, alla luce degli elementi, tali cautele non fossero idonee nel caso concreto.
Disposizione che consente la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata alla ricorrente.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter)
Norma di coordinamento/procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti al rigetto del ricorso quando non consegue la rimessione in libertà; la Corte ne ordina l'applicazione.
Massime di principio
- La gravità indiziaria nella fase cautelare si valuta sulla base della globalità degli elementi raccolti: dichiarazioni della persona offesa, riscontri documentali e intercettazioni/registrazioni, e non è sindacabile in Cassazione se la motivazione è logicamente congrua.
- Le supposte contraddizioni o lacune della persona offesa devono essere specificamente e concretamente indicate dalla difesa; censure generiche o non attinenti al periodo e agli elementi valutati dal giudice non sono decisive.
- Il pericolo di reiterazione può fondarsi anche in assenza di precedenti penali, purché emergano comportamenti concreti o modalità del fatto che rivelino una personalità pericolosa o una propensione a continuare l'azione criminosa.
- La valutazione cautelare è personale e autonoma per ciascun indagato: posizioni diverse tra coindagati non impediscono l'applicazione di misure differenti purché motivate in relazione al contributo materiale/immateriale e alla personalità del singolo.
- Per ottenere misure meno afflittive (arresti domiciliari, controlli ex art. 275-bis) la difesa deve fornire elementi concreti che dimostrino l'assenza di rischio concreto e attuale di reiterazione o di elusione delle prescrizioni; valutazioni generiche sulla personalità non sono sufficienti.
- Gli esiti favorevoli di procedimenti distinti non assumono automaticamente rilievo se non è chiarito oggettivamente il loro rapporto con gli accertamenti in discussione; la rilevanza deve essere adeguatamente specificata e contestualizzata.
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