Cassazione Penale, Sentenza n. 16620/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con arresti domiciliari per reati connessi agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990. I motivi denunciavano: violazione dell'art. 274 lett. c) c.p.p. per carente motivazione circa l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, richiamando che il tempus commissi delicti era remoto (circa 3 anni e 8 mesi); omissione di valutazione circa l'interruzione dell'operatività del sodalizio criminogeno e la buona condotta del ricorrente in custodia; violazione dell'art. 275, comma 3-bis per mancata ponderazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il decorso del tempo dalla commissione del reato rileva in fase "genetica" dell'ordinanza cautelare (art. 292 c.p.p.), ma non automaticamente in sede di revoca/sostituzione, salvo nuovi fatti concreti; inoltre ha confermato che la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. prevale e non viene superata dal mero decorso del tempo o dalla mera osservanza della misura. I terzo e quarto motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: non essendo superata la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, non era necessario motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Richiede la valutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; la Corte ha affermato che, in sede di revoca/sostituzione, tale valutazione non può basarsi unicamente sul tempo trascorso dalla commissione del reato se non accompagnata da fatti nuovi e concreti
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi di reato; la Corte ha ritenuto che tale presunzione prevale sulla norma generale e non è superata dal mero decorso del tempo o dalla sola buona condotta in carcere, salvo prova contraria fondata su elementi concreti
art. 275, comma 3-bis cod. proc. pen.
Prevede la valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico; la Corte ha spiegato che questa valutazione non è necessaria se la presunzione di cui al comma 3 non è superata
Imposta i doveri di motivazione dell'ordinanza genetica; la Corte ha ricordato che il decorso del tempo dalla commissione del fatto deve essere valutato nella fase di emissione dell'ordinanza originaria e la relativa carenza va eccepita tempestivamente
Norma relativa alla revoca o sostituzione delle misure; la Corte ha precisato che la valutazione richiesta dall'art. 292 non si estende automaticamente alle decisioni successive di revoca/sostituzione
art. 182, comma 3 cod. proc. pen.
Stabilisce il termine per eccepire determinate nullità a pena di decadenza; la Corte ha ricordato che la nullità per mancata motivazione sul tempo va dedotta immediatamente nell'impugnazione dell'ordinanza genetica
Riguarda la condanna alle spese del procedimento in Cassazione; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese
Massime di principio
- Il decorso del tempo dalla commissione del reato rileva in modo significativo nella motivazione dell'ordinanza originaria (fase genetica) ma non automaticamente nelle decisioni successive di revoca o sostituzione: per incidere sulle esigenze cautelari deve emergere come fatto sopravvenuto accompagnato da elementi concreti che ne dimostrino l'effetto attenuante
- La presunzione relativa di necessità della custodia cautelare prevista dall'art. 275, comma 3, prevale sulla valutazione generale di cui all'art. 274: per superarla occorrono elementi concreti e specifici che provino la cessazione o l'attenuazione delle esigenze cautelari
- La mera osservanza della misura (o il mero decorso del tempo in carcerazione) non è di per sé sufficiente a ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive; servono fatti nuovi e probatori che attestino un reale distacco dall'attività criminale
- Se la presunzione dell'art. 275, comma 3, non è superata, il giudice non è tenuto a motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico ai sensi del comma 3-bis
- Eventuali vizi di motivazione relativi al mancato esame del "tempo silente" devono essere dedotti tempestivamente nell'immediatezza dell'impugnazione dell'ordinanza cautelare originaria, pena la decadenza
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