Cassazione Penale, Sentenza n. 47693/2022 del 16/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la rimessione in termini ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. per impugnare una sentenza di condanna pronunciata in contumacia il 9/02/2016 e divenuta definitiva. Ha denunciato di non aver avuto effettiva conoscenza della pronuncia fino al suo arresto in Albania il 26/09/2021 e alla successiva trasmissione integrale degli atti da parte del Ministero della giustizia italiano (16/06/2022). Ha sostenuto che la morte del difensore originario e la circostanza dell'esecuzione internazionale/riconoscimento della sentenza in corso in Albania hanno impedito la tempestiva conoscenza del provvedimento, configurando una causa di "forza maggiore" che giustificherebbe la restituzione in termini per proporre impugnazione entro 30 giorni dall'effettiva conoscenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile, alla sentenza contumaciale emessa sotto la previgente disciplina, l'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nel senso che il termine per impugnare decorre dall'effettiva conoscenza del provvedimento. Sul punto la Corte ha valorizzato il fatto che il ricorrente, il 21/11/2021, aveva conferito procura speciale al difensore "per proporre istanza di rimessione in termini" e che tale difensore aveva effettuato accesso agli atti in Tribunale il 14/12/2021: da tale data doveva ritenersi sussistente l'effettiva conoscenza. Poiché l'istanza di rimessione è stata presentata il 23/06/2022, oltre i 30 giorni decadenziali previsti (art. 175, comma 2-bis), l'ordinanza di merito che l'ha dichiarata tardiva è corretta. Le asserite ragioni di "forza maggiore" sono risultate generiche e non provate; il giudice di legittimità non ha ammesso nuove deduzioni non specificamente avanzate in merito nel giudizio di merito. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di Euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen. (testo abrogato, comma 2)
l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione
La Corte interpreta la norma nel senso che il termine per impugnare una sentenza contumaciale decorre dall'effettiva conoscenza del provvedimento; la restituzione in termini è preclusa se l'imputato ha avuto effettiva conoscenza o ha volontariamente rinunciato
art. 175, comma 2-bis cod. proc. pen.
Indica il termine decadenziale di trenta giorni entro il quale deve essere proposta l'istanza di rimessione in termini dall'effettiva conoscenza; la Corte ha valutato la tardività rispetto a tale termine
legge 28/04/2014, n. 67 (art. 11, comma 6; art. 15-bis, comma 2)
Stabilisce la disciplina di abrogazione e la applicazione transitoria: la sentenza contumaciale resa nella vigenza della disciplina abrogata è governata dal testo previgente come richiamato dall'art. 15-bis
Norma richiamata in relazione alla procedura di richiesta di esecuzione/riconoscimento all'estero della sentenza; la trasmissione degli atti all'autorità estera non è per sé idonea a posticipare il momento di effettiva conoscenza utilizzato per il decorso dei termini interni
Prevede l'onere delle spese e la possibilità di condanna al versamento in favore della cassa delle ammende; applicata per irrogare il pagamento di Euro 3.000,00
Corte di cassazione, Sez. 3, n. 10409 del 16/01/2020 (El Bouhmi)
Giurisprudenza richiamata per il principio che il termine per impugnare la sentenza contumaciale decorre dall'effettiva conoscenza del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. 3, n. 46083 del 28/03/2018 (Sena Frias Arismendy)
Giurisprudenza che ammette, a certe condizioni, che la notifica dell'ordine di esecuzione contenente gli estremi della sentenza valga come effettiva conoscenza, anche senza la motivazione
Corte costituzionale, sent. 13/06/2000, n. 186
Richiamata in relazione ai criteri per l'irrogazione della sanzione per il ricorso inammissibile; la Corte ha ritenuto assente colpa grave che giustifichi l'esclusione dell'ammenda
Massime di principio
- In caso di sentenza contumaciale il termine per impugnare decorre dall'effettiva conoscenza del provvedimento; spetta al ricorrente allegare il momento di tale conoscenza e al giudice accertarlo
- L'accesso agli atti da parte del difensore nominato dal ricorrente è normalmente idoneo a determinare l'effettiva conoscenza della sentenza e a far decorrere i termini
- Le ragioni generiche di "forza maggiore" non provate non giustificano la restituzione in termini; occorre documentare in modo specifico l'impedimento e il momento in cui è avvenuta la conoscenza
- La trasmissione integrale degli atti all'autorità estera nell'ambito di procedure di esecuzione/riconoscimento non sospende automaticamente i termini di impugnazione in Italia se il ricorrente ha già avuto accesso o conoscenza del provvedimento
- Non è ammessa in Cassazione la proposizione di nuovi profili di fatto o deduzioni non specificamente svolte e documentate nel giudizio di merito
- In caso di inammissibilità manifesta del ricorso il giudice può condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.)
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