Cassazione Penale, Sentenza n. 3214/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Giudice di Pace di Roma del 16/05/2023 che aveva dichiarato "non doversi procedere" per il reato di minaccia (art. 612 c.p.), ritenendo il fatto oggetto di altro giudizio pendente. Il Procuratore ha dedotto che non sussiste ne bis in idem perché, secondo l'accusa, le minacce sarebbero state rivolte nel corso della stessa telefonata a due persone diverse (Luigi Minerva e, nel distinto procedimento, Mara Cimaroli), configurando reati distinti a favore di soggetti diversi
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato che i due procedimenti riguardavano minacce rivolte a persone diverse (Minerva e Cimaroli) e che l'eventuale unicità della telefonata non determina l'unicità del reato quando la condotta incid[a] su beni personali di soggetti diversi. Richiamando il principio secondo cui l"""idem factum""" ricorre solo se sussistono identità della manifestazione concreta della condotta, del nesso causale, dell'evento e del dolo, la Corte ha escluso il divieto del bis in idem. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti al Giudice di Pace di Roma per il giudizio
Norme richiamate
Il reato di minaccia è quello contestato; la Corte valuta che minacce rivolte a persone diverse costituiscono lesione di beni giuridici distinti, potenzialmente configurando reati autonomi
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma processuale richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale; uso procedurale per l'esame degli atti
Giurisprudenza: Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01
Richiamata in ordine alla possibilità di esame degli atti alla luce della natura processuale del vizio dedotto
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 57393 del 31/10/2018, Prestanicola, Rv. 274720-0
Richiama i criteri per riconoscere l"""idem factum""": identità della manifestazione concreta della condotta, del nesso causale, dell'evento e del dolo; la Corte applica questi criteri per escludere il ne bis in idem nel caso di vittime diverse
Massime di principio
- La stessa condotta materiale (es. un'unica telefonata) può dar luogo a reati distinti se le minacce incidono su beni giuridici personali di più soggetti: in tal caso non opera il divieto del ne bis in idem
- Per escludere il ne bis in idem non basta la contemporaneità o l'unitarietà formale dell'azione: occorre valutare l'identità dell"""idem factum""" secondo i criteri della manifestazione concreta, del nesso causale, dell'evento e del dolo
- In presenza di più persone offese, il pubblico ministero e il giudice devono accertare se la condotta sia stata un'unica manifestazione delittuosa o più atti diretti a soggetti distinti; la diversa destinazione dell'offesa verso persone diverse orienta verso la pluralità di reati
- La dichiarazione di "non doversi procedere" invocata per presunto ne bis in idem può essere cassata se emerge che i procedimenti pendenti riguardano vittime differenti: ciò comporta la ripresa del giudizio sul punto sostanziale
- Prima di accogliere un'eccezione di ne bis in idem verificare sempre identità del fatto concreto, dell'evento lesivo e dell'elemento psicologico (dolo): divergenze su uno di questi elementi possono giustificare prosecuzioni separate
- Se si prospettano più azioni punitive per lo stesso episodio telefonico, documentare con precisione destinatari e contenuti delle comunicazioni per stabilire se le minacce erano dirette a soggetti distinti o costituiscono un'unica condotta penalmente rilevante
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3121/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3122/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3123/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3124/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3126/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2024 del 26/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →