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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13661/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Alcuni lavoratori addetti alla vigilanza di un bene culturale pubblico hanno chiesto il pagamento del lavoro straordinario prestato fino al 31.12.2017. La Corte d’Appello aveva confermato il diritto al compenso per lo straordinario feriale, ritenendo sufficiente l’inserimento delle ore in banca ore e l’ordine di servizio che organizzava turni tali da rendere necessarie ore eccedenti l’orario ordinario, ma aveva negato le differenze retributive per il lavoro straordinario svolto nei giorni festivi per difetto di una specifica autorizzazione. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità per violazione degli artt. 437 e 416 c.p.c., sostenendo che la distinzione tra straordinario feriale e festivo sarebbe stata introdotta tardivamente dal Ministero; 2) nullità per violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4 c.p.c., assumendo che la mancata contestazione dell’essenzialità/obbligatorietà del servizio festivo implicasse l’autorizzazione al lavoro festivo; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 1375 e 2697 c.c. e degli artt. 36 e 111 Cost., oltre a omesso esame di fatto decisivo, per non avere considerato che le prestazioni festive erano state rese non insciente o prohibente domino e quindi dovevano essere retribuite anche senza autorizzazione formale; 4) doglianze analoghe al terzo motivo, con riferimento all’ordine di servizio n. 18/2014 e alla motivazione apparente. Il Ministero ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla parte della decisione favorevole ai lavoratori per lo straordinario feriale, deducendo violazione degli artt. 25 e 27 del CCNL di comparto e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la banca ore e l’ordine di servizio non bastassero a provare un’autorizzazione remunerabile e che mancasse anche un’autorizzazione implicita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso principale, ha accolto il terzo motivo, ha dichiarato assorbito il quarto e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, perché rivaluti la domanda sul lavoro straordinario festivo applicando il principio per cui, nel pubblico impiego privatizzato, il compenso spetta anche in presenza di autorizzazione implicita datoriale, senza necessità di un atto formale, se le prestazioni non sono state svolte di iniziativa del dipendente ma con il consenso dell’amministrazione. Il giudice del rinvio dovrà inoltre verificare se, secondo la contrattazione collettiva richiamata, le ore festive integrino una tipologia di straordinario remunerabile e liquidare le eventuali differenze retributive. Rimane ferma la decisione favorevole ai lavoratori sullo straordinario feriale, non essendo stato accolto il ricorso incidentale ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 437 c.p.c.

    La dedotta introduzione in appello di una nuova questione non integra violazione processuale quando si tratta di mere difese su fatti costitutivi del diritto azionato e non di eccezioni in senso stretto.

  • art. 416 c.p.c.

    La distinzione tra straordinario feriale e festivo può essere affrontata in appello come tema attinente al diritto azionato e non come eccezione tardiva.

  • art. 115 c.p.c.

    La non contestazione riguarda i fatti storici, non le valutazioni o deduzioni logiche tratte dai fatti stessi.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione dell’autorizzazione implicita e della prova del lavoro straordinario resta rimessa al giudice di merito, nei limiti delle regole di valutazione della prova.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente non coglie la ratio quando la decisione esplicita la ragione del rigetto o dell’accoglimento sulla base di un accertamento di merito.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato nel contesto dell’interpretazione del rapporto lavorativo e del consenso datoriale allo straordinario, quale prestazione svolta con autorizzazione anche implicita.

  • art. 2697 c.c.

    Il lavoratore deve provare i presupposti del proprio credito; nel caso del lavoro straordinario, rileva la prova del consenso/autorizzazione datoriale, anche implicita.

  • art. 36 Cost.

    Il compenso per il lavoro svolto deve essere conforme al principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, ove la prestazione straordinaria sia dovuta.

  • art. 111 Cost.

    La decisione deve essere sorretta da motivazione e da corretto apprezzamento delle risultanze istruttorie, senza trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito.

  • art. 25 CCNL di comparto

    Invocato dal Ministero nel ricorso incidentale per negare la sufficienza della banca ore e dell’ordine di servizio a fondare il compenso straordinario.

  • art. 27 CCNL di comparto

    Invocato dal Ministero nel ricorso incidentale in tema di disciplina contrattuale dello straordinario e delle modalità di autorizzazione/pagamento.

  • art. 26 CCNL di comparto del 16 febbraio 1999

    Richiamato dalla Corte di rinvio come parametro per verificare se le prestazioni festive integrino una tipologia di straordinario e quali differenze retributive spettino.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego privatizzato il compenso per il lavoro straordinario non richiede necessariamente un’autorizzazione formale: è sufficiente che la prestazione sia resa con il consenso della amministrazione, anche desumibile implicitamente dalle modalità organizzative del servizio, purché non sia frutto di libera iniziativa del dipendente.
  • La distinzione tra fatti storici e valutazioni giuridiche è decisiva ai fini della non contestazione: la mancata contestazione investe i fatti, non le inferenze logiche o le qualificazioni giuridiche tratte da quei fatti.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: la censura che contesti il significato attribuito dal giudice di merito a ordini di servizio, turnazioni o banca ore si risolve, se diretta solo a un diverso apprezzamento del fatto, in una richiesta di revisione del merito.
  • Quando il giudice di merito nega il pagamento dello straordinario festivo per difetto di autorizzazione formale, deve verificare se dalle concrete modalità di organizzazione del servizio emerga un’autorizzazione implicita idonea a fondare il diritto alla retribuzione aggiuntiva, secondo la disciplina collettiva applicabile.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

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