Cassazione Penale, Ordinanza n. 17474/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il condannato ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Monza, giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. tra i reati oggetto di due sentenze di condanna. Nel ricorso sosteneva, in sostanza, che dovesse essere riconosciuto un unico disegno criminoso tra i fatti giudicati separatamente. La Corte rileva però che il ricorrente non si confronta in modo specifico con la motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a sollecitare una diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ricordato che l'unicità del disegno criminoso è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile in cassazione solo per motivazione non adeguata; ha inoltre ribadito che, in sede esecutiva, grava sul condannato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno della continuazione, non bastando la mera contiguità temporale o l'identità/analogìa dei reati. Poiché il giudice dell'esecuzione aveva motivato su distanza temporale e spaziale, diversa natura dei beni tutelati e differenze nel modus operandi, e il ricorso non si confrontava specificamente con tali argomenti, l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
consente in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati, purché sia accertata l'unicità del disegno criminoso.
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso ai fini della continuazione è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se la motivazione è mancante, apparente o manifestamente illogica.
- Chi chiede in sede esecutiva il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell'unitarietà del programma criminoso; non è sufficiente richiamare la vicinanza temporale dei fatti o l'identità/analogia dei titoli di reato.
- La mera contiguità cronologica o l'analogia tra i reati può costituire indice di abitualità criminosa o di scelte di vita illecite, ma non prova di per sé l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta specificamente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e si limita a riproporre una diversa lettura degli stessi elementi di fatto.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna alle spese e, se non sussistono cause di esonero, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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