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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12914/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua responsabilità per furto e ricettazione. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando la ricostruzione dei fatti e l'interpretazione del materiale probatorio poste a base dell'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 648 e 624-bis c.p. La Corte ha ritenuto tali censure aspecifiche perché meramente reiterative delle doglianze già svolte in appello e comunque dirette a sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i motivi erano aspecifici e solo fattuali, poiché riproponevano questioni già esaminate e respinte in appello. Ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza impugnata era esaustiva, coerente con le risultanze processuali e non affetta da contraddittorietà o manifesta illogicità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Indicata come norma incriminatrice della ricettazione oggetto di conferma della responsabilità.

  • art. 624-bis c.p.

    Indicata come norma incriminatrice del furto contestato, richiamata nei motivi di ricorso e nella valutazione della responsabilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto, se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione esaustiva e non manifestamente illogica.
  • Sono inammissibili per aspecificità i motivi di ricorso che si limitano a riprodurre doglianze già dedotte in appello senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata.
  • In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello può richiamare quella di primo grado, purché il percorso argomentativo sia coerente, completo e fondato su apprezzamenti di fatto non censurabili in cassazione.
  • La deduzione di vizio di motivazione non può tradursi in una richiesta di nuova lettura delle prove o in una diversa selezione degli elementi fattuali, essendo il controllo della Cassazione limitato alla razionalità e non contraddittorietà della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazioneFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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