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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08244/2026 del 02/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 19/11/2025 che ha confermato il rifiuto di sostituire la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Denuncia violazione dell'art. 275, comma 4-bis c.p.p., nonché degli artt. 2, 27 e 32 Cost., per aver valutato solo la perizia nominata dal giudice e non le argomentazioni del consulente tecnico di parte. Sostiene che le cure ricevute in carcere sono inadeguate e che sussiste incompatibilità della detenzione con il suo stato di salute, chiedendo in alternativa la nomina di un perito super partes e l'applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico presso l'abitazione della figlia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Ha richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell'art. 275, comma 4-bis c.p.p., il giudice deve valutare sia la gravità della patologia sia l'effettiva possibilità di diagnosi, terapia e cura nel contesto carcerario. Pur riconoscendo che il perito nominato dal giudice ha posizione diversa rispetto al consulente di parte, la Corte ha osservato che il Tribunale di Napoli, pur aderendo alle conclusioni del perito, non ha dato conto delle argomentazioni del consulente tecnico di parte né ha spiegato perché le abbia ritenute non idonee a confutare la perizia. Per tale omissione l'ordinanza è stata annullata e il procedimento rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio; la cancelleria è stata destinataria degli adempimenti di rito.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme sui motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); usate per inquadrare i profili di censura relativi alla motivazione e all'applicazione dell'art. 275 c.p.p.

  • art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce il divieto di custodia cautelare in carcere quando la persona è affetta da patologie tali da rendere incompatibile la detenzione o da non consentire adeguate cure; richiede valutazione sia astratta della gravità sia concreta della possibilità di cura nel circuito penitenziario.

  • art. 2 Cost.

    Principio dell'ordinamento democratico e tutela dei diritti invocato come fondamento generale della tutela della dignità e della salute.

  • art. 27 Cost.

    Richiama il divieto di pene inumane e degradanti e il principio della funzione rieducativa della pena; invocato per sostenere la prevalenza del diritto alla salute rispetto alla prosecuzione della detenzione quando questa diventi inumana.

  • art. 32 Cost.

    Tutela del diritto alla salute come diritto fondamentale, richiamato per sostenere l'esigenza di cure adeguate e la possibilità di misure alternative alla detenzione se la salute è compromessa.

  • art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen. (terzo periodo)

    Obbliga il giudice che rifiuta la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare fondata su incompatibilità sanitaria a disporre accertamenti medici con le garanzie previste per le perizie.

  • art. 226, comma 1, cod. proc. pen.

    Disciplina l'impegno del perito nominato dal giudice; la sentenza sottolinea la diversa posizione processuale del perito rispetto al consulente di parte, ma richiede che il giudice motivi il dissenso rispetto al consulente.

  • art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

    Indica la competenza per il nuovo giudizio dopo annullamento; norma richiamata per il rinvio al Tribunale di Napoli competente.

  • art. 94, comma 1-ter, disposizioni

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a cura della cancelleria dopo la decisione.

Massime di principio

  • Quando il giudice aderisce alle conclusioni del perito nominato dall'ufficio, deve comunque motivare in modo esplicito perché respinge le argomentazioni del consulente tecnico di parte; il mancato esame delle ragioni del consulente è vizio di motivazione.
  • Ai fini dell'art. 275, comma 4-bis c.p.p., la valutazione dell'incompatibilità della detenzione con lo stato di salute richiede l'accertamento sia della gravità della patologia sia della reale possibilità di diagnosi, terapia e cura nel sistema penitenziario.
  • Se il giudice non accoglie la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare basata su motivi di salute, ha l'obbligo di disporre accertamenti medici secondo le forme delle perizie (art. 299 c.p.p.).
  • La presenza di contrasto tra perizia e consulenza di parte non impone automaticamente la nomina di un perito terzo, ma impone al giudice di confrontare esplicitamente le tesi e spiegare le ragioni della scelta tecnica adottata.
  • Il diritto alla salute e il divieto di trattamenti inumani possono prevalere sulla prosecuzione della detenzione quando le cure necessarie non possano essere garantite adeguatamente in carcere; però la sussistenza di questa condizione va accertata con motivazione e prove tecniche adeguate.
  • In presenza di profili sanitari critici, le decisioni cautelari richiedono particolare cura motivazionale e, se carenti, sono soggette ad annullamento con rinvio per nuovo giudizio.

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