Cassazione Penale, Ordinanza n. 04506/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondate le doglianze sulla motivazione e sulla prescrizione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, in relazione a un fatto verificatosi il 28 gennaio 2010. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell'art. 125 c.p. per mancanza o manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità; con il secondo ha censurato la ricostruzione del comportamento del pedone investito; con il terzo ha dedotto la prescrizione del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto che i primi due motivi, pur formalmente prospettati come vizi di legittimità, mirassero in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, profili riservati al giudice di merito. Ha inoltre escluso la maturazione della prescrizione, applicando il regime della legge n. 251/2005 e il raddoppio dei termini previsto per l'omicidio colposo stradale, con conseguente termine massimo non ancora decorso; ha infine rilevato che le attenuanti generiche non incidono sul calcolo della prescrizione secondo quel regime.
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come parametro della motivazione, ma la Corte ha osservato che le censure miravano sostanzialmente a rivalutare il fatto e il compendio probatorio, attività preclusa in cassazione quando la motivazione di merito è congrua e immune da vizi logici.
Per il reato di omicidio colposo stradale, nel regime applicabile ratione temporis, il termine ordinario di prescrizione è raddoppiato; ciò comporta un termine massimo di prescrizione di 17 anni e 6 mesi nel caso concreto.
art. 589, secondo comma, cod. pen.
È la disposizione incriminatrice dell'omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, richiamata per individuare la cornice edittale rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.
È la disciplina sopravvenuta applicata ratione temporis per il calcolo della prescrizione del reato, con effetto di raddoppio dei termini previsti dall'art. 157 c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125
Richiamato come fonte della modifica dell'art. 589, secondo comma, c.p., rilevante per qualificare la fattispecie ai fini del termine prescrizionale.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, richiedano una nuova valutazione del fatto e delle prove già compiuta in modo congruo e coerente dai giudici di merito.
- La motivazione della sentenza di appello, quando aderisce a quella di primo grado e risulta logicamente strutturata su criteri di inferenza e massime di esperienza condivisibili, è insindacabile in cassazione nei limiti del controllo di legittimità.
- Per l'omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, nel regime applicabile ratione temporis, il termine di prescrizione va determinato considerando il raddoppio previsto dall'art. 157, comma 6, c.p.; il termine massimo complessivo può quindi essere di 17 anni e 6 mesi.
- Le circostanze attenuanti generiche non incidono sul calcolo della prescrizione quando la disciplina applicabile prevede espressamente il raddoppio del termine base per la specifica fattispecie.
- La deduzione della prescrizione è infondata quando, calcolati correttamente i termini legali applicabili al reato contestato, essi non risultano ancora decorso al momento della decisione.
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