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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41474/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di ricusazione del Giudice per le indagini preliminari d.ssa Angela Rizzo per presunta incompatibilità a giudicare il rito abbreviato nei confronti del ricorrente, a seguito del decreto che dispone il giudizio emesso dallo stesso G.I.P. nei confronti di due coimputati per il medesimo capo associativo (capo 24). Il ricorrente sosteneva che il decreto che dispone il giudizio abbia già formato una valutazione sul "nucleo" essenziale dell'associazione a tre, pregiudicando così la sua posizione e configurando motivo di ricusazione, invocando anche orientamenti giurisprudenziali e la portata della riforma (c.d. Cartabia) sull'art. 425 c.p.p.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto come infondato. La Corte ha ritenuto che il decreto che dispone il giudizio emesso dal G.I.P. non abbia natura decisionale di merito e non costituisca atto pregiudicante idoneo a fondare la ricusazione rispetto al giudizio abbreviato: il G.I.P. nell'udienza preliminare compie una valutazione prognostica e processuale (legittimità della domanda di giudizio del P.M.) e non una valutazione conclusiva di responsabilità. La Corte ha inoltre ritenuto che la riforma dell'art. 425 c.p.p. non abbia mutato la natura non definitiva del decreto che dispone il giudizio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    Il "giudizio" ai sensi dell'art. 34 è da intendersi come procedimento che pervenga ad una decisione di merito; l'udienza preliminare e i provvedimenti del G.I.P. che dispongono il giudizio non rientrano nella nozione di "giudizio" ai fini dell'incompatibilità

  • art. 37 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in tema di ricusazione/astensione, ma la Corte ha ritenuto inapplicabile la causa di incompatibilità invocata rispetto al decreto che dispone il giudizio

  • art. 425, comma 3, cod. proc. pen.

    La modifica introdotta dalla riforma (cd. Cartabia) è interpretata come un ampliamento del potere prognostico del G.I.P., ma non trasforma il decreto che dispone il giudizio in una decisione di merito dotata di efficacia pregiudicante rispetto alla successiva celebrazione del rito abbreviato

  • D. L.vo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 23, comma 1, lett. I

    Norma che ha riformato l'art. 425 c.p.p.; la Corte ritiene che la riforma non incida sulla natura processuale e non definitiva del decreto che dispone il giudizio

  • Sez. 2, n. 8613 del 12/02/2009 (Accardo)

    Giurisprudenza di legittimità affermante che il G.I.P. che ha emesso il decreto che dispone il giudizio non è incompatibile a giudicare un altro coimputato con rito abbreviato, perché non ha compiuto valutazioni di merito

  • Sez. 6, n. 1380 del 16/04/1998 (Monachella)

    Principio secondo cui l'udienza preliminare e i relativi provvedimenti non implicano valutazione di merito e, quindi, non determinano incompatibilità del giudice per le successive fasi decisionali di merito

  • Giurisprudenza costituzionale (sent. n. 401/1991; n. 502/1991; n. 124/1992; ord. 5.2.1996 n. 24)

    La Corte costituzionale ha più volte escluso che l'udienza preliminare comporti questioni di incompatibilità del giudice, in quanto non comporta valutazioni 'contenutistiche' di merito

Massime di principio

  • Il decreto che dispone il giudizio emesso dal G.I.P. nella fase dell'udienza preliminare, anche se motivato in termini di prevedibile esito processuale, ha natura processuale/prognostica e non costituisce una decisione di merito idonea a fondare ricusazione o astensione del medesimo giudice rispetto a un diverso rito (es. abbreviato).
  • Per fondare una ricusazione/astensione per pregiudizio è necessario dimostrare l'esistenza di una precedente decisione che abbia effettivamente affrontato e deciso il merito della responsabilità (es. sentenza di condanna o altro provvedimento con efficacia definitoria del grado), non semplici valutazioni prognostiche del G.I.P.
  • La riforma dell'art. 425 c.p.p. ("Cartabia") amplia gli strumenti valutativi del G.I.P. ma non trasforma automaticamente i provvedimenti di rinvio a giudizio in provvedimenti di merito; occorre valutare caso per caso se l'atto abbia assunti qualificabili come decisionali e definitivi.
  • In situazioni analoghe conviene concentrare il gravame sulla dimostrazione concreta che il giudice abbia formulato valutazioni tali da configurare una determinazione sul fondamento del reato (es. affermazioni esplicite che rendano impossibile un giudizio imparziale), piuttosto che sulla mera esistenza di un decreto che dispone il giudizio.
  • Se la posizione di un coimputato è "essenziale" per la configurabilità dell'illecito (es. reato che esiste solo se è presente una specifica partecipazione), la ricusazione può trovare concreto fondamento solo se esiste un precedente atto giudiziale realmente decisorio e non meramente prognostico.

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