Cassazione Penale, Ordinanza n. 20537/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna per resistenza a pubblico ufficiale è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Dai fatti richiamati emerge che l'imputato, fermato per un controllo dopo aver tentato di salire su un treno senza biglietto, avrebbe reagito tentando di colpire gli agenti con calci e morsi. Nel ricorso si contestavano le modalità della condotta, ma la Corte di cassazione ha rilevato che i motivi erano inammissibili perché consistevano in mere doglianze di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità, a fronte di una motivazione di merito che aveva già ritenuto la condotta idonea a integrare la resistenza e non una semplice protesta o resistenza passiva.
Norme richiamate
La condotta di chi tenta di colpire con calci e morsi gli agenti operanti, impedendo o contrastando l'atto d'ufficio, può integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e non si esaurisce in una mera protesta passiva.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o della prova, quando la sentenza impugnata abbia già offerto una motivazione non manifestamente illogica sulla sussistenza del reato.
- Ai fini dell'art. 337 c.p., la resistenza a pubblico ufficiale richiede una condotta attiva di opposizione o aggressione, e non è esclusa dal fatto che l'intervento degli agenti sia avvenuto in occasione di un controllo di polizia.
- La reazione violenta con calci e morsi contro gli operanti è compatibile con la nozione di resistenza penalmente rilevante, poiché supera la soglia della mera protesta o della resistenza passiva.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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