Cassazione Penale, Ordinanza n. 36076/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 21 aprile 2026, la Corte d’appello di Catania, in applicazione dell’accordo intervenuto ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva parzialmente riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Catania del 10 ottobre 2023, rideterminando in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 800 di multa la pena per rapina pluriaggravata in concorso e confermando nel resto la decisione, compresa la dichiarazione di delinquenza abituale ai sensi dell’art. 102 c.p. L’imputato ha proposto un unico motivo di ricorso, lamentando l’assenza di motivazione sulla conferma della dichiarazione di abitualità a delinquere. Ha sostenuto che tale dichiarazione non può fondarsi soltanto sulle precedenti condanne, ma richiede anche la valutazione della concreta pericolosità sociale, che a suo dire non risultava dimostrata, poiché nel decennio considerato non aveva commesso ulteriori reati. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel concordato, il difensore e procuratore speciale aveva espressamente rinunciato a tutti gli altri motivi di appello, compreso quello relativo alla dichiarazione di delinquenza abituale; la doglianza proposta in cassazione riguardava pertanto un motivo rinunciato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l’accordo sulla pena raggiunto ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., accompagnato dall’espressa rinuncia agli altri motivi di appello, precludesse la riproposizione in cassazione della censura sulla dichiarazione di delinquenza abituale. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La sentenza impugnata e la pena concordata restano ferme.
Norme richiamate
L’accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l’unica eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.
L’accordo sul concordato in appello comporta la rinuncia alle doglianze diverse da quelle concernenti i punti concordati, anche se si riferiscono a questioni rilevabili d’ufficio; resta salva l’eccezione della pena illegale. La Corte applica tale regola anche al concordato disciplinato dall’art. 599-bis c.p.p.
Trattandosi di impugnazione avverso una sentenza pronunciata a norma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103 – il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis – il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma.
Il ricorso per cassazione contro una sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., nel regime introdotto dalla legge n. 103 del 2017, è trattato de plano secondo il secondo periodo del comma 5-bis dell’art. 610 c.p.p.
Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., l’accordo sui punti concordati comporta la rinuncia a proporre in cassazione doglianze diverse, comprese quelle relative a questioni rilevabili d’ufficio, salvo che sia stata irrogata una pena illegale.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga una censura relativa a un motivo di appello espressamente rinunciato nell’ambito dell’accordo sulla pena.
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