Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 10381/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'assise d'appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena finale in anni dodici di reclusione. Il ricorso censurava la motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione e sostenendo che il giudice di merito avrebbe omesso di valorizzare il contributo offerto dall'imputato all'autorità giudiziaria. La Corte rileva tuttavia che le doglianze riproponevano in modo aspecifico gli stessi motivi già dedotti in appello, senza un confronto critico con le ragioni della decisione impugnata, e miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio e della congruità del diniego delle generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure fossero non consentite in sede di legittimità perché dirette a contestare il trattamento punitivo e la valutazione di merito, in presenza di motivazione ritenuta sufficiente e non illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche richiedono l'accertamento di elementi positivi idonei a giustificare un trattamento di speciale benevolenza; il loro diniego può essere motivato con la sola assenza di elementi favorevoli, specie dopo la riforma del 2008, e non basta il solo stato di incensuratezza.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che deve esercitarla secondo i criteri legali di determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione del trattamento sanzionatorio deve aderire ai parametri legali, compresi quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.

  • art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.

    Richiamato quale base normativa formale della declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza/insufficienza dei requisiti di specificità.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Richiamato quale base normativa formale della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 131-bis c.p.

    Citato in via comparativa per evidenziare che il comportamento susseguente al reato è stato espressamente valorizzato dal legislatore per la particolare tenuità del fatto, a differenza della disciplina delle attenuanti generiche.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Richiamato come intervento normativo che ha modificato l'art. 62-bis c.p., rafforzando il rilievo della mancanza di elementi positivi ai fini del beneficio.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata nel quadro della disciplina delle attenuanti generiche.

  • d.lgs. n. 150 del 2022

    Richiamato per la modifica dell'art. 131-bis c.p. e per il rilievo attribuito alla condotta susseguente al reato nei criteri di vaglio della particolare tenuità dell'offesa.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice evidenzi l'assenza di elementi positivi favorevoli all'imputato; non è necessario un motivato esame di ogni possibile elemento attenuante se la richiesta difensiva non indica specifiche circostanze meritevoli di valorizzazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o della congruità del trattamento sanzionatorio, salvo che la decisione sia frutto di mero arbitrio o di evidente illogicità.
  • La concessione delle attenuanti generiche non è automaticamente desumibile dall'incensuratezza o da allegazioni difensive generiche; il giudice può negarla valorizzando la gravità del fatto, le modalità esecutive e la pervicacia criminosa.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché ancorata ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non apparente e non illogica.
  • Le censure di ricorso per cassazione devono confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione di motivi già dedotti in appello, senza specifico confronto con le ragioni decisorie, è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.