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Sentenza

Sentenza del 28/09/2018 n. 23495 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per il 2005 e il mancato versamento dell'imposta sulle attività di locazione e cessione di immobili svolte dal Fondo. Secondo l'Ufficio, tali attività erano esercitate con carattere abituale e organizzato, producevano introiti stabili ed erano autonome rispetto alla finalità previdenziale istituzionale; pertanto il Fondo doveva essere considerato soggetto passivo IVA. L'Agenzia contestava inoltre l'erronea esclusione dell'esenzione prevista per la gestione dei fondi pensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato la causa, anche per le spese, alla medesima Commissione in diversa composizione. La Corte ha stabilito che anche un fondo pensione può essere soggetto passivo IVA quando svolge un'attività economica indipendente, stabile e diretta a conseguire introiti, senza che rilevino di per sé la finalità istituzionale o l'assenza di un'organizzazione formalmente imprenditoriale. Il giudice del rinvio dovrà verificare in concreto la stabilità e l'entità dell'attività immobiliare e l'eventuale applicabilità dell'esenzione alla gestione del fondo, distinguendola dall'amministrazione materiale degli immobili.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, commi 1 e 4

    Considera soggetto passivo chi esercita attività commerciali e, secondo la normativa unionale, rilevano le attività economiche svolte in modo indipendente e stabile dietro corrispettivo.

    La nozione IVA di attività d'impresa è autonoma rispetto a quella civilistica e può ricomprendere anche l'attività immobiliare di un ente non commerciale, se esercitata abitualmente, in modo indipendente e finalizzata a ricavare introiti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 1

    Esenzione per la gestione di fondi comuni d'investimento e di fondi pensione di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

    L'esenzione non copre automaticamente ogni attività svolta dal fondo pensione. Opera solo per la gestione del fondo, se il fondo è equiparabile a un fondo comune d'investimento e nei limiti riconosciuti dal diritto unionale.

  • D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124

    Individua la disciplina dei fondi pensione cui può riferirsi l'esenzione IVA prevista dall'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972.

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 9 e 135, paragrafo 1, lettera g)

    È soggetto passivo chiunque eserciti indipendentemente un'attività economica, a prescindere dallo scopo o dai risultati; è esente la gestione di fondi comuni d'investimento quali definiti dagli Stati membri.

    La soggettività passiva IVA dipende dall'effettivo esercizio di un'attività economica, non dalla natura pubblica o privata dell'ente né dalla sua finalità istituzionale. L'esenzione va interpretata secondo la finalità di neutralità fiscale degli investimenti collettivi.

  • Sesta direttiva IVA, artt. 4 e 13, parte B, punto 6

    Le disposizioni, richiamate come antecedenti alla direttiva 2006/112/CE, confermano i criteri di attività economica indipendente e l'esenzione per la gestione dei fondi comuni d'investimento.

Massime di principio

  • Un ente previdenziale o non commerciale non è automaticamente escluso dall'IVA: occorre verificare in concreto se svolga, in modo indipendente, abituale e stabile, attività remunerate idonee a produrre introiti.
  • La finalità istituzionale dell'attività non esclude la soggettività passiva IVA. Anche un'attività strumentale al perseguimento di scopi previdenziali può essere imponibile se presenta caratteristiche economiche autonome.
  • Per valutare l'esercizio di un'attività economica immobiliare rilevano, tra gli altri elementi, il numero degli immobili, la continuità delle locazioni, l'entità dei corrispettivi, la durata dell'attività e le modalità organizzative concretamente adottate.
  • L'esenzione IVA per i fondi pensione riguarda la gestione tipica del fondo e non necessariamente la gestione materiale o commerciale degli immobili. La scelta, l'acquisto e la vendita degli immobili e i relativi compiti amministrativi e contabili possono rientrare nell'esenzione se il fondo è assimilabile a un fondo comune d'investimento e gli aderenti sopportano il rischio di gestione.
  • La mera amministrazione effettiva degli immobili, diretta a conservarne o aumentarne il valore, tende invece a essere considerata un'attività distinta dalla gestione esente del fondo.
  • Un precedente relativo a un diverso periodo d'imposta non vincola automaticamente il giudice quando la qualificazione dipende da fatti variabili nel tempo, come il numero degli immobili, l'ammontare dei ricavi o la continuità delle locazioni.

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