Cassazione Penale, Sentenza n. 25369/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per concorso in corruzione e la confisca di €1.600,00 proponendo tre motivi: (1) derubricazione del reato in traffico di influenze ex art. 346-bis c.p., sostenendo di essersi limitato a mettere in contatto immigrati e un agente di polizia e di aver ricevuto solo "mance" modeste (€50/100) anziché quote del prezzo corruttivo; (2) riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis, comma 2 c.p., per la collaborazione processuale e per la modesta offensività del suo contributo rispetto ai pubblici ufficiali coinvolti; (3) censura della quantificazione della confisca (€1.600), perché alcune pratiche (coniugi Elyas e Zoghby) sarebbero una unica pratica e non giustificano duplici pagamenti, e mancato contatto con una delle persone interessate.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. È stata confermata la ricostruzione di merito che ha ritenuto Pizzi partecipe del concorso nella corruzione: egli riceveva dal privati il prezzo correlato all'ottenimento degli atti amministrativi e tratteneva una percentuale da dividere con il pubblico ufficiale. L'attenuante ex art. 323-bis comma 2 non è stata riconosciuta perché il contributo dichiarato era marginale e non ha aggiunto elementi all'accertamento già emerso in fase investigativa. La censura sulla confisca è stata ritenuta aspecifica e fondata su una ricostruzione alternativa dei fatti; pertanto la confisca di €1.600,00 è stata mantenuta. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte distingue il traffico di influenze illecito dalla corruzione sulla base della causalità del prezzo: se il corrispettivo è remunerazione limitata all'attività di mediazione e non è funzionalmente collegato all'ottenimento dell'atto amministrativo allora può ricorrere l'art. 346-bis; altrimenti, quando il pagamento è condizionato all'ottenimento dell'atto e parte del prezzo è destinata al pubblico ufficiale, la fattispecie è di corruzione/concorso nella corruzione.
L'attenuante prevista dal secondo comma richiede un apporto collaborativo effettivo e utile alle indagini o al processo; non è volta a misurare la sola offensività del fatto. Se il contributo dell'imputato è marginale o non aggiunge elementi investigativi, l'attenuante non è riconoscibile.
Massime di principio
- La qualificazione tra traffico di influenze e concorso in corruzione dipende dalla natura causale del pagamento: se il compenso è condizionato all'ottenimento dell'atto e parte è destinata al pubblico ufficiale, si configura la corruzione.
- L'intermediario che riceve denaro legato al risultato dell'attività del pubblico ufficiale e ne divide il prezzo con quest'ultimo può essere ritenuto concorrente nella corruzione, non mero mediatore.
- Per ottenere l'attenuante collaborativa (art. 323-bis, comma 2) è necessario dimostrare che la collaborazione sia stata effettiva e abbia apportato elementi nuovi e utili: dichiarazioni non aggiuntive rispetto alle indagini non bastano.
- In Cassazione le censure meramente alternative o le ricostruzioni di fatto divergenti dalla valutazione dei giudici di merito sono, di regola, inammissibili salvo violazioni di legge o macroscopici errori motivazionali.
- Le impugnazioni riguardanti la quantificazione del profitto o della confisca richiedono specificità e contestazioni puntuali dei criteri di calcolo; lamentele generiche basate su una diversa lettura dei fatti non sono sufficienti.
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