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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24718/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda la dichiarazione di fallimento di una società di cui l'imputato era stato amministratore di fatto. In sede di rinvio, la Corte di appello di Torino ha ritenuto sussistente il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avere falsificato le scritture contabili della società, mentre ha dichiarato estinto per prescrizione il diverso reato di ricorso abusivo al credito. Il ricorrente ha proposto un solo motivo deducendo violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento del fatto e della prova. In sintesi, ha sostenuto che il curatore fallimentare non avrebbe realmente avuto a disposizione le scritture contabili idonee a verificarne l'attendibilità; che i documenti contabili e le c.d. pezze d'appoggio sarebbero stati dispersi dai successivi amministratori o da un gruppo criminale subentrato nella gestione; che i macchinari indicati in contabilità esistevano ed erano ancora utilizzati; e che le fatture incrociate tra la società fallita e un'altra società a lui riferibile mascheravano in realtà prestiti usurari, così che non vi sarebbe stata falsità penalmente rilevante. Ha inoltre invocato, come elemento a suo favore, la propria assoluzione in altro giudizio tributario relativo alle fatture dell'anno 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, dopo l'annullamento con rinvio, il giudice del rinvio era vincolato ai principi già fissati dalla sentenza rescindente, secondo cui la contestazione riguardava la falsificazione delle scritture contabili e non la loro eventuale sottrazione o distruzione. Ha quindi confermato la motivazione della Corte di appello, reputando non credibile la tesi difensiva della mancata disponibilità delle scritture da parte del curatore, perché questi aveva invece rinvenuto ed esaminato una parte significativa della documentazione contabile. Ha escluso il travisamento della prova sia quanto ai macchinari sia quanto alle fatture incrociate tra le società, rilevando che la mancanza dei documenti di trasporto, la genericità delle giustificazioni difensive e l'uso delle fatture per simulare operazioni inesistenti e occultare lo stato di insolvenza giustificavano il giudizio di falsità delle scritture. Ha inoltre chiarito che l'assoluzione in altro procedimento tributario non escludeva la falsità ideologica delle fatture ai fini fallimentari. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali; resta ferma la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e la declaratoria di prescrizione per il diverso reato di abusivo ricorso al credito.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato per il concorso di persone nel reato contestato

  • art. 216 L. Fall.

    base normativa del delitto di bancarotta fraudolenta documentale oggetto della condanna

  • art. 218 L. Fall.

    base normativa del diverso reato dichiarato estinto per prescrizione

  • art. 8 d.lgs. n. 74/2000

    richiamato come precedente assolutorio invocato dalla difesa, ritenuto non decisivo ai fini della falsità contabile fallimentare

  • art. 131-bis c.p.

    non citato espressamente nel testo

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente e non può riesaminare profili già esclusi dal giudice di legittimità, come la diversa qualificazione della condotta in termini di sottrazione o distruzione delle scritture quando la contestazione riguarda invece la loro falsificazione.
  • La bancarotta fraudolenta documentale richiede l'accertamento della concreta inattendibilità o alterazione delle scritture contabili effettivamente rinvenute ed esaminate; la difesa non può limitarsi ad affermare in modo generico la mancanza di documentazione accessoria, senza indicare quali specifici documenti manchino e quali registrazioni siano prive di riscontro.
  • La parziale disponibilità delle scritture non esclude la configurabilità del reato, se i libri e i registri rinvenuti sono sufficienti a evidenziare l'inattendibilità della contabilità e la falsificazione delle poste rilevanti.
  • La mancanza dei documenti di trasporto può costituire un indice significativo di inattendibilità delle fatture di acquisto e delle relative registrazioni, soprattutto quando non sia plausibilmente spiegata e si accompagni al mancato rinvenimento del bene contabilizzato.
  • Fatture emesse o ricevute per operazioni inesistenti, anche se utilizzate per occultare un prestito usurario o simulare rapporti commerciali, possono integrare falsificazione delle scritture contabili quando alterano la rappresentazione della reale situazione economica e patrimoniale della società e incidono sulla conoscibilità dello stato di insolvenza da parte dei creditori.
  • Un proscioglimento in altro procedimento, fondato su finalità diverse dall'evasione fiscale, non esclude di per sé la falsità delle medesime fatture ai fini fallimentari, se il giudice accerta che esse erano comunque ideologicamente false e idonee ad alterare la contabilità societaria.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNe bis in idem

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