Cassazione Civile, Ordinanza n. 28151/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari fondi)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da alcuni proprietari di fondi per far accertare l'inesistenza, sul loro terreno, di una servitù di passaggio e di scolo a favore di fondi confinanti, con richiesta di cessazione del transito e dello scolo, rimozione delle opere sulla strada e risarcimento danni. I convenuti principali e una terza chiamata hanno resistito, alcuni proponendo domande riconvenzionali; tra queste, la proprietaria poi risultata vittoriosa in appello ha chiesto il rigetto delle domande attoree e, in subordine, l'accertamento dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sull'intera strada. Il Tribunale aveva accolto la negatoria servitù e respinto la pretesa di usucapione; la Corte d'appello, invece, ha riformato la decisione e ha dichiarato maturata l'usucapione della servitù di passaggio sull'intera strada. Contro tale sentenza i proprietari originari del fondo servente hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: violazione delle norme sul possesso e sull'usucapione per mancato riconoscimento dell'accessione del possesso e dell'interruzione della continuità; inesistenza dei requisiti di apparenza e utilità della servitù; violazione dell'onere della prova; nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi relativi alle modifiche dei luoghi e agli asseriti atti interruttivi; omesso esame dell'assenza, nel titolo di acquisto, di una menzione della servitù rivendicata. La resistente ha controricorso e ricorso incidentale lamentando omessa pronuncia sulla domanda di cessazione delle molestie e di ripristino dei luoghi mediante rimozione dei paletti in ferro che impedivano il passaggio. La Corte di cassazione ha respinto il ricorso principale, ritenendo in gran parte inammissibili o infondati i motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del merito, perché nuovi o perché non sussisteva il denunciato vizio motivazionale; ha invece accolto il ricorso incidentale per omessa pronuncia sulla domanda di cessazione delle molestie e ripristino, cassando la sentenza e rinviando alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.
La decisione
Ricorso principale respinto; ricorso incidentale accolto. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese. Quanto al ricorso principale, la Corte ha escluso che vi fosse spazio in cassazione per una nuova valutazione delle prove sull'usucapione e ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza d'appello; quanto al ricorso incidentale, ha ravvisato omessa pronuncia sulla domanda di cessazione delle molestie e rimozione dei paletti, consequenziale all'accertamento della servitù.
Norme richiamate
Richiamato in tema di possesso; la valutazione della continuità e dell'esistenza del possesso utile all'usucapione è rimessa al giudice di merito.
Riguarda l'accessione nel possesso; la Corte ribadisce che può operare se vi è un titolo astrattamente idoneo e nei limiti del titolo traslativo.
Norma sull'usucapione ordinaria applicata alla servitù di passaggio sulla base del possesso ultraventennale.
Richiamato dai ricorrenti sui requisiti della servitù; la Corte osserva che l'utilitas della servitù è concetto ampio.
Richiamato nel contesto dei requisiti della servitù; la censura è stata ritenuta nuova/inammissibile.
Richiamato dai ricorrenti, ma impropriamente nel contesto delle servitù coattive, non decisive nel caso.
Richiamato dai ricorrenti in tema di servitù coattive; la Corte lo reputa non pertinente alla fattispecie.
Richiamato dai ricorrenti per i requisiti di apparenza della servitù; la Corte nega la novità delle questioni e valorizza l'accertamento di fatto compiuto.
La violazione dell'onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere a parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle prove.
Violazione ravvisata per omessa pronuncia sulla domanda di cessazione delle molestie e di ripristino dello stato dei luoghi.
Il vizio di motivazione apparente è escluso perché la sentenza d'appello esponeva gli esiti probatori e l'iter logico seguito.
Usato per i motivi di violazione di legge; la Corte distingue le vere violazioni di legge dalle censure di merito travestite.
Richiamato per nullità della sentenza e omessa pronuncia.
Il vizio di omesso esame è escluso quando si contesta in realtà il mancato accoglimento della tesi difensiva o la valutazione delle prove.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente sul ricorso principale.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione delle prove né una diversa lettura del materiale istruttorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, salvo che la motivazione sia mancante, apparente, incoerente o illogica nei limiti oggi rilevanti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia ripartito l'onere della prova in modo errato; non quando la censura investa la qualità, l'attendibilità o la sufficienza delle prove valutate dal merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il fatto è stato sostanzialmente considerato dal giudice, ovvero quando la doglianza mira soltanto a contestare il mancato accoglimento della tesi della parte.
- L'accessione nel possesso può operare anche in difetto di espressa menzione della servitù nel titolo traslativo, purché il titolo sia astrattamente idoneo a giustificare il trasferimento del potere di fatto nei limiti in esso risultanti.
- La contestazione dei requisiti di utilità, apparenza e animus possidendi della servitù, se non devoluta nei gradi di merito, non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
- L'omessa pronuncia su una domanda espressamente proposta integra nullità della sentenza e comporta cassazione con rinvio al giudice di merito per la decisione sulla domanda trascurata.
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