Cassazione Penale, Sentenza n. 20325/2025 del 30/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla mancata subordinazione della sospensione condizionale della pena. Ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna affinché venga valutata e, se del caso, disposta la subordinazione della sospensione a uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava l'inosservanza dell'art. 165, comma 2, cod. pen.: l'imputato aveva già usufruito della sospensione condizionale della pena con decreto penale esecutivo del 22/02/2020 per analogo reato commesso il 10/09/2019; pertanto la nuova concessione della sospensione condizionale doveva essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1 dell'art. 165 (restituzioni, pagamento a titolo di risarcimento, pubblicazione della sentenza, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, o, con il consenso del condannato, prestazione di attività non retribuita a favore della collettività). La sentenza impugnata non ha fissato né subordinato la sospensione a tali obblighi.
Norme richiamate
art. 165, comma 2, cod. pen.
La Corte interpreta la norma nel senso che, se la sospensione condizionale della pena è già stata precedentemente concessa al medesimo soggetto, la nuova concessione deve essere subordinata all'adempimento di almeno uno degli obblighi indicati dal comma 1; l'omissione di tale subordinazione comporta vizio della sentenza annullabile.
comma 1 dell'art. 165 cod. pen.
Elenca gli obblighi alternativi (restituzioni, pagamento a titolo di risarcimento o provvisoria assegnazione, pubblicazione della sentenza, eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose, o prestazione di attività non retribuita a favore della collettività) che devono essere eventualmente imposti alla seconda concessione della sospensione.
Indicata nel provvedimento come norma che regola il precedente beneficio effettivamente goduto dall'imputato (ovvero la precedente sospensione condizionale), rilevante per l'applicazione dell'art. 165.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale contestata: la Corte ha confermato che l'imputato è stato ritenuto colpevole del reato previsto da tale disposizione, ma l'annullamento riguarda solo la mancata subordinazione della sospensione condizionale.
Massime di principio
- Se il condannato ha già usufruito in passato della sospensione condizionale della pena, il giudice che concede nuovamente tale beneficio deve subordinare la sospensione all'adempimento di almeno uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.; l'omissione è causa di annullamento parziale della sentenza in cassazione.
- È necessario che il giudice indichi espressamente, nella sentenza di condanna, l'obbligo scelto (restituzioni, risarcimento, pubblicazione, eliminazione delle conseguenze o attività non retribuita) o motivi per cui non si ritenga opportuno imporne uno; la mancanza di una scelta o motivazione formale è vizio rimediabile con annullamento e rinvio.
- Il ricorso del Pubblico Ministero può efficacemente censurare la mancata applicazione delle condizioni previste dall'art. 165, portando all'annullamento limitato della parte relativa alla sospensione condizionale senza necessariamente rilevare vizio sull'accertamento di responsabilità per il reato sostanziale.
- In casi analoghi, la Corte di appello, in sede di rinvio, dovrà verificare lo stato di godimento di precedenti benefici e, se confermata la seconda concessione, imporre uno degli obblighi alternativi o motivare il diniego della sospensione.
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