Cassazione Civile, Ordinanza n. 04072/2026 del 23/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La parte ricorrente ha impugnato per revocazione un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo precedente ricorso. Ha dedotto un unico motivo articolato in due asseriti errori di fatto: il primo relativo alla dichiarata inammissibilità dei motivi dal primo al quinto del ricorso originario per difetto di specificità, che secondo il ricorrente sarebbe stato erroneamente affermato per omessa trascrizione o riproduzione della relata di notifica; il secondo relativo alla dichiarata inammissibilità del sesto motivo per omessa trascrizione o allegazione dell'avviso di accertamento, che invece sarebbe stato allegato e richiamato nel ricorso. Il ricorrente ha anche sostenuto che il ricorso originario fosse conforme al protocollo tra Corte di cassazione e CNF e ha lamentato un eccessivo formalismo in contrasto con la giurisprudenza CEDU.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che gli asseriti errori di fatto non fossero decisivi, perché l'ordinanza impugnata conteneva un'autonoma ratio decidendi sul sesto motivo del precedente ricorso, qualificato come in parte infondato e in parte inammissibile. In ogni caso, la valutazione di inammissibilità per difetto di specificità è stata ricondotta a un apprezzamento giuridico non censurabile in sede di revocazione. La Corte ha inoltre escluso che la doglianza sull'eccessivo formalismo integrasse un errore percettivo, trattandosi invece di una richiesta di rivalutazione del giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
La revocazione per errore di fatto presuppone che l'errore sia decisivo; non è ammissibile se il provvedimento impugnato si fonda anche su autonome rationes decidendi non colpite da errore percettivo.
art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c.
Richiamato nel precedente provvedimento per la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza di merito; nel caso esaminato la doglianza revocatoria non poteva comunque travolgere le ulteriori ragioni della decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza dei presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 sull'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di revocazione avverso provvedimenti della Corte di cassazione, l'errore di fatto revocatorio è rilevante solo se decisivo, cioè idoneo a incidere sulla ratio decidendi del provvedimento impugnato.
- Se la decisione impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome e una sola di esse è eventualmente colpita da errore percettivo, la revocazione è inammissibile quando le altre rationes restano intatte.
- Non può essere dedotto come errore di fatto ciò che in realtà investe una valutazione giuridica della specificità del ricorso o una richiesta di rivalutazione del merito del giudizio di legittimità.
- Le doglianze che denunciano un eccessivo formalismo della decisione, ove mirino a contestare l'apprezzamento giuridico della Corte, non integrano errore revocatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03965/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03968/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03971/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03973/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03974/2026 del 23/02/2026
- ordinanza_civile · 23 feb 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 03975/2026 del 23/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →