Cassazione Penale, Sentenza n. 9988/2023 del 09/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Zagaria impugnava la sentenza che lo aveva condannato per peculato militare aggravato: contestava l'assunto che le somme bonificate sul conto della Italian National Support Element (Royal Bank of Scotland) appartenessero all'Amministrazione militare; sosteneva che si trattava di un conto di appoggio provvisorio per rimborsi IVA destinati singolarmente ai militari Nato e quindi non pertinenti alle casse dell'Amministrazione italiana, e che mancava l'elemento oggettivo del reato. Inoltre deduceva la viziata esclusione della causa di esclusione della punibilità richiamata dall'art. 47 c.p. (o comunque di giustificazione/causa escludente) e chiedeva il riconoscimento della circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p., sostenendo l'esiguità del danno e la restituzione successiva dell'importo. In sintesi i tre motivi: 1) vizio di motivazione e errata qualificazione dell'appartenenza delle somme all'Amministrazione (art. 215 c.p.m.p.); 2) erronea applicazione dell'art. 47 c.p. e travisamento della prova relativamente all'assenza di dolo; 3) erronea esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha confermato che Zagaria, quale cassiere autorizzato ad operare in via esclusiva con digital banking sul conto intestato all'Italian National Support Element, aveva la disponibilità delle somme che transitavano su quel conto e che il bonifico personale del 21/04/2016 per 4.850,48 GBP includeva una maggior somma non dovuta pari a 4.057,19 GBP. La Corte ha ritenuto che il conto fosse funzionalmente e formalmente intestato a un ente militare italiano che si era assunto la gestione e l'obbligo di rendiconto delle somme; pertanto la somma appropriata costituiva "res" appartenente all'Amministrazione militare e integrava il delitto di peculato militare. Ha inoltre ricordato che il peculato è reato istantaneo perfezionato al momento dell'interversione del possesso, perciò la successiva restituzione non esclude la consumazione del reato; le doglianze sulla valutazione della prova sono sostanzialmente un'impugnazione del merito non ammissibile in cassazione dato il doppio conforme; infine ha ritenuto non sussistente la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. perché il danno, valutato globalmente al momento della consumazione, non era di particolare tenuità e il comportamento aveva gravemente lesionato il vincolo fiduciario di servizio. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata.
Norme richiamate
Il delitto di peculato militare si configura quando l'agente si appropria di beni appartenenti all'Amministrazione militare. La Corte ha ritenuto che le somme sul conto intestato all'Italian National Support Element costituissero "res" dell'Amministrazione, in ragione della titolarità e della responsabilità di gestione e rendiconto assunte dall'ente militare
Richiamata dalla difesa come possibile causa di esclusione della punibilità o giustificazione, la Corte ha ritenuto la censura infondata: non sono state dimostrate circostanze che escludessero il dolo o giustificassero l'appropriazione. L'argomentazione difensiva non ha scalfito la valutazione di merito secondo cui l'accredito maggiore non era prova dell'assenza di dolo
La circostanza attenuante comune per danno di particolare tenuità è valutata con riferimento al danno complessivo al momento della consumazione del reato: la Corte ha ritenuto che, considerata l'entità della somma e il pregiudizio al rapporto fiduciario, l'attenuante non fosse applicabile
Norma richiamata a titolo di confronto giurisprudenziale: per i reati contro la pubblica amministrazione l'attenuante speciale di particolare tenuità richiede una valutazione globale della gravità, non solo del mero valore patrimoniale; la Corte ha richiamato i principi affini per motivare la non applicabilità di attenuanti
Massime di principio
- Se un soggetto pubblico è formalmente titolare o gestore di un conto intestato a un ente amministrativo, le somme in transito su quel conto possono essere considerate appartenenti all'Amministrazione e quindi sottrarle integra peculato, anche se l'origine è estera o i fondi sono destinati, in proposito, a terzi aventi diritto
- Il peculato è reato istantaneo: la successiva restituzione delle somme non impedisce che il reato si sia già consumato al momento dell'interversione del possesso
- Per escludere l'appartenenza della res all'Amministrazione è necessario dimostrare in modo chiaro e documentale l'assenza di responsabilità gestionale e di obblighi di rendiconto dell'ente; semplici istruzioni pratiche o la definizione informale del conto come "di appoggio" possono non essere sufficienti
- Le circostanze attenuanti basate sull'esiguità del danno vanno valutate con riferimento al danno complessivo e alla gravità complessiva della condotta al momento della consumazione, includendo anche l'effetto sul rapporto fiduciario e gli ulteriori pregiudizi causati
- I profili di merito relativi alla valutazione della prova (testimonianze, documenti contabili mancanti) sono in genere difficili da rimettere in discussione in sede di legittimità quando la motivazione di merito sia doppia conforme e non manifestamente illogica
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