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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36510/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda un ricorso per cassazione proposto avverso la decisione della Corte di appello che aveva definito il giudizio con rito concordato sulla pena. Dal testo risulta che l'imputato contestava il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 80 D.P.R. n. 309/1990. La Corte osserva però che tale questione era già stata considerata nel rito concordato e che, inoltre, il correlato motivo di appello era stato abbandonato (rinunciato). Ne deriva che il ricorso è stato ritenuto proposto per ragioni non consentite dal rito prescelto, e quindi inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La ragione decisiva è che la doglianza relativa all'aggravante ex art. 80 D.P.R. 309/1990 non era proponibile in cassazione, perché la sussistenza di tale aggravante era stata già compresa nell'accordo sul rito concordato sulla pena e il motivo di appello corrispondente era stato rinunciato.

Norme richiamate

  • art. 80 D.P.R. n. 309/1990

    La Corte lo richiama come aggravante la cui sussistenza era già stata considerata nel rito concordato sulla pena; la relativa contestazione non era più proponibile in cassazione, anche perché il motivo di appello era stato rinunciato.

Massime di principio

  • Nel giudizio definito con rito concordato sulla pena, le questioni che risultino già ricomprese nell'accordo processuale non possono essere successivamente riproposte in cassazione come motivo autonomo di ricorso.
  • La rinuncia al motivo di appello preclude la possibilità di riproporre in sede di legittimità la medesima censura, quando essa attenga a un profilo già definito o accettato nel rito concordato.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando investe una questione non consentita dal rito prescelto e non più devolvibile per effetto della precedente rinuncia al motivo di appello.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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