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Sentenza

Sentenza n. 5988/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8599/2024

Giustizia amministrativa202601737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8599/2024, che aveva riconosciuto alla docente il beneficio annuo di € 500 tramite la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8599/2024, notificata al Ministero il 15 dicembre 2024 e passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 6 giugno 2025. Il titolo aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato svolto nell’anno scolastico 2020/2021. Dedotta la persistente mancata esecuzione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di ottemperanza, la fissazione di un termine, la nomina del commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, verificando la mancata impugnazione del titolo, attestata dalla certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di pagare integralmente le spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha disposto, a favore della ricorrente, una penalità pari agli interessi legali sulla somma dovuta, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine e fino all’effettivo pagamento oppure, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato; da quel momento spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. È stato nominato, per il caso di inadempimento, il dirigente della DGOSV o un funzionario delegato con adeguate competenze tecniche. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002; la sentenza precisa inoltre le regole per la presentazione della parcella e per il deposito telematico degli atti. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 800, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il titolo è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento; il giudice può ordinare l’esecuzione, fissare una penalità di mora e nominare un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla norma per l’adempimento costituisce, insieme al passaggio in giudicato, presupposto per l’ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta);

    La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento, fino al soddisfo o, al più tardi, alla scadenza del termine assegnato per adempiere.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;

    Il termine per presentare la parcella del commissario decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Massime di principio

  • L’ottemperanza a un giudicato presuppone che il titolo sia divenuto inoppugnabile e che sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento; in presenza di tali presupposti il giudice ordina all’amministrazione l’esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può disporre, per il ritardo nell’esecuzione, una penalità di mora commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • Il commissario ad acta è un ausiliario del giudice investito di una funzione obbligatoria, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; il suo intervento è previsto in caso di ulteriore inottemperanza.
  • Per la liquidazione del compenso del commissario ad acta, il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo, anziché dal deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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