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Sentenza

Sentenza del 03/04/2019 n. 9215 - Corte di Cassazione

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONI E PRESTAZIONI ACCESSORIE Spese di trasporto - Esenzione - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento relativo all’anno 2000, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato l’IVA non versata sulle prestazioni di trasporto di beni importati da San Marino in Italia, dichiarate non imponibili. L’Agenzia ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 9, 69 e 71 del d.P.R. n. 633/1972 e del principio di divieto di doppia imposizione: a suo avviso, l’esenzione non spettava in assenza di separata indicazione del costo del trasporto nel documento e di verifica dell’effettiva tassazione in dogana, non essendovi vigilanza doganale al confine. In via subordinata ha censurato la motivazione sulla presenza, nelle fatture, della clausola «franco destino».

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia. Il primo motivo è stato rigettato perché, per l’esenzione IVA dei servizi di trasporto connessi all’importazione, è sufficiente che il relativo corrispettivo sia incluso nella base imponibile dell’importazione: non occorre che l’imposta sia stata effettivamente applicata e riscossa in dogana, né che il costo del trasporto sia separatamente indicato, se la sua inclusione nella base imponibile non è contestata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti e della documentazione, non consentita in cassazione. Resta quindi ferma la decisione di merito che aveva annullato l’accertamento. Spese del giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti, in considerazione della novità della questione e dell’intervento, successivo al ricorso, della sentenza della Corte di giustizia.

Norme richiamate

  • Art. 9, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Da quanto precede consegue che in una situazione, quale quella in esame, in cui non è controverso che il corrispettivo della spedizione sia incluso nella base imponibile della prestazione principale, contestando l'Ufficio solo la mancata separata indicazione dello stesso, non sussistono ostacoli al riconoscimento della esenzione dall'i.v.a. invocata dalla contribuente.

    Sono non imponibili i trasporti relativi a beni importati quando il loro corrispettivo è compreso nella base imponibile dell’importazione. Non è condizione per l’esenzione la separata indicazione del trasporto né la prova dell’effettiva riscossione dell’IVA in dogana.

  • Art. 69, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Tale ultima disposizione stabilisce che l'imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell'art. 16, al valore dei beni importati determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell'ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell'i.v.a., nonché dell'ammontare delle spese di inoltro fino al luogo di destinazione all'interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo.

    La base imponibile dell’importazione comprende, oltre al valore dei beni e ai diritti doganali rilevanti, le spese di inoltro fino al luogo di destinazione nell’Unione indicate nel documento di trasporto. Per la non imponibilità del servizio di trasporto, il criterio decisivo è che il relativo valore concorra alla base imponibile.

  • Art. 71 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La disposizione è indicata tra quelle invocate dall’Agenzia, ma la Corte non ne espone né applica una specifica interpretazione autonoma ai fini della decisione.

  • Art. 11, parte B, paragrafo 3, e art. 14, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 77/388/CEE; oggi artt. 86 e 144 della direttiva 2006/112/CE

    Pronunciandosi sulla compatibilità delle riferite disposizioni interne con la normativa eurounitaria, la Corte di Giustizia, con sentenza del 4 ottobre 2017, Federal Express, ha affermato che ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto alle prestazioni accessorie, fra cui i servizi di trasporto, è condizione necessaria e sufficiente che il loro valore sia compreso nella base imponibile, non essendo richiesto che tali prestazioni siano state effettivamente assoggettate all'imposta sul valore aggiunto in dogana, all'atto dell'importazione.

    Le prestazioni accessorie connesse all’importazione, incluso il trasporto, sono esenti quando il loro valore è compreso nella base imponibile dell’importazione; non è necessario dimostrare che siano state effettivamente assoggettate all’IVA in dogana.

  • Art. 9, comma 4-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Nelle more, il legislatore nazionale aveva approvato una disposizione, inserita, quale comma 4-bis, all'art. 9, d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili «i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta».

    Per i servizi accessori relativi alle spedizioni specificamente contemplate dalla disposizione, la non imponibilità è prevista quando i corrispettivi concorrono alla base imponibile, anche se questa non è stata assoggettata all’imposta. La Corte richiama la norma nel quadro interpretativo, mentre la decisione sul caso si fonda sul principio generale relativo all’inclusione del trasporto nella base imponibile.

Massime di principio

  • Per le spese di trasporto connesse a beni importati, l’esenzione IVA può spettare quando il loro valore è incluso nella base imponibile dell’importazione; non è necessario che l’IVA sia stata effettivamente riscossa in dogana.
  • Se è pacifica l’inclusione del trasporto nella base imponibile, la sola mancanza di una separata indicazione del relativo corrispettivo non impedisce il riconoscimento della non imponibilità.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle fatture e degli altri elementi probatori mediante una censura che, pur formulata come vizio motivazionale, mira a rivedere gli accertamenti di fatto del giudice di merito.

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