Cassazione Penale, Sentenza n. 20702/2024 del 24/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre pronunce: 1) GIP Tribunale Milano 13/06/2001 (irrev. 15/05/2003); 2) Corte d'appello Milano 28/06/2014 (irrev. 30/04/2015); 3) Corte d'assise d'appello Reggio Calabria 08/04/2005 (irrev. 04/06/2005). La Corte d'appello, con ordinanza del 27/06/2023, ha dichiarato non luogo a provvedere perché l'ultima sentenza non risultava valutabile (non indicata nel certificato del casellario e non allegata) e, con riferimento alle prime due, l'istanza era meramente reiterativa di una precedente richiesta già rigettata dal giudice dell'esecuzione, priva di elementi nuovi. In cassazione il ricorrente ha dedotto presunti nuovi elementi: la "dimostrata appartenenza" della locale di Desio al continuum con la cosca Iamonte e l'avviso orale del 1996 notificatogli dalla Questura di Milano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo corretta l'applicazione del principio per cui un precedente provvedimento definitivo di rigetto preclude la riproposizione della stessa istanza salvo che emergano elementi nuovi, sostanziali e non già valutati. Ha ritenuto i presunti novità generici o non tempestivamente dedotti (l'avviso orale del 1996 non era stato nemmeno allegato nell'istanza rivolta al giudice dell'esecuzione) e in ogni caso riconducibili a mere riformulazioni di argomenti già esaminati. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sulla richiesta di riconoscimento della continuazione: la Corte osserva che la domanda di applicazione della continuazione deve contenere elementi nuovi rispetto a valutazioni già definitive, per giustificare un riesame.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Dispositivo secondo cui il provvedimento del giudice dell'esecuzione divenuto irrevocabile preclude una nuova pronuncia sul medesimo petitum salvo nuovi elementi di fatto o di diritto non previamente valutati.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12823 del 03/03/2011 (De Martino)
Richiamata come principio di diritto che conferma l'impossibilità di riproporre la stessa istanza dopo un rigetto definitivo, in assenza di novità rilevanti.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 50005 del 01/07/2014 (Iacomino)
Richiama il principio che le novità devono essere valutate nel loro significato sostanziale e non come mera diversa veste formale; novità possono essere sopravvenute o preesistenti purché non già valutate.
Massime di principio
- Una decisione definitiva del giudice dell'esecuzione che rigetta la domanda di riconoscimento della continuazione impedisce la riproposizione della stessa domanda, salvo che emergano elementi nuovi e sostanziali non già valutati.
- La "novità" richiesta non può consistere in una semplice riformulazione o diverso inquadramento argomentativo degli stessi fatti: deve trattarsi di fatti o questioni giuridiche nuovi, significativi per la decisione.
- Elementi posti a fondamento della riapertura devono essere effettivamente prodotti e dedotti nel procedimento davanti al giudice dell'esecuzione; non possono essere sollevati per la prima volta solo in sede di reclamo o ricorso a questa Corte.
- In mancanza di novità rilevanti, il ricorso è inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma a titolo di ammenda per aver proposto impugnazioni prive di fondamento o reiterative.
- Prima di riproporre istanze analoghe è opportuno allegare documentazione probatoria chiara (es. sentenze, certificati del casellario) e specificare in che modo i nuovi elementi incidono sul riconoscimento della continuazione.
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