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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36946/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Il Tribunale di Catanzaro, quale giudice del riesame, aveva annullato la misura disposta per la partecipazione a un’associazione dedita al narcotraffico, ma aveva confermato la custodia cautelare in carcere per tre reati-fine relativi al traffico di marijuana e cocaina, escludendo l’aggravante mafiosa. I fatti contestati risalivano al periodo tra giugno e settembre 2020 e riguardavano, secondo il ricorso, quantitativi di 7 kg di marijuana e 250 grammi di cocaina. L’indagato ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p. e vizio di motivazione: gli episodi erano risalenti a quasi sei anni prima, circoscritti e non accompagnati da elementi indicativi di una persistente operatività illecita, sicché il pericolo di reiterazione sarebbe stato fondato su congetture. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari o di altre misure meno afflittive, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di spiegare perché fossero insufficienti e avesse impropriamente posto a suo carico l’onere di dimostrare l’impossibilità di reiterare i reati.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame. Ha ritenuto insufficiente e in parte contraddittoria la motivazione sul pericolo attuale di reiterazione: il Tribunale aveva escluso sia il vincolo associativo sia la finalità di agevolazione mafiosa, ma aveva valorizzato il rischio di ricostituzione del sodalizio e un traffico organizzato su base nazionale, elementi non pertinenti ai tre episodi attribuiti al ricorrente in assenza di partecipazione associativa. Non era stato inoltre considerato adeguatamente il decorso di quasi sei anni senza indicazione di persistente attività illecita; la prognosi richiede un esame concreto tanto più approfondito quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti, e la personalità dell’indagato non basta da sola a dimostrare la continuità del pericolo. Le medesime carenze incidono sulla valutazione di adeguatezza della custodia in carcere: in assenza di dati attuali su contatti e risorse, non si poteva escludere automaticamente l’idoneità di misure meno restrittive. La Corte non ha definito la responsabilità penale nel merito, ma ha disposto una nuova valutazione cautelare.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    È noto che la verifica del pericolo di reiterazione richiede «una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza»: peraltro tale valutazione non può eludere la verifica della continuità del pericolo, a fronte di fatti non recenti, espressivi di una capacità operativa di cui non è dato sapere, a distanza di tanto tempo, quale evoluzione abbia avuto, pur nel quadro di un dato personologico, attestante l'attitudine al compimento di reati analoghi.

    Il pericolo di reiterazione va accertato con una prognosi concreta che consideri modalità dei fatti, personalità e contesto; quanto più i fatti sono lontani nel tempo, tanto più approfondita deve essere la motivazione, che deve verificare la continuità attuale del pericolo. Non è necessario individuare specifiche occasioni di recidivanza, ma la sola attitudine personale non colma l’assenza di elementi sull’evoluzione della capacità operativa.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Ciò assume tanto più rilievo nei casi che si collocano al di fuori della sfera di applicazione delle presunzioni dì cui all'art. 275 comma 3, cod. proc. pen., nei quali il tipo dì reati vale a connotare, fino a prova del contrario, un profilo di continuità.

    Fuori dall’ambito delle presunzioni previste dalla norma, il tipo di reato può indicare un profilo di continuità del pericolo fino a prova contraria, ma resta necessaria la valutazione concreta dell’attualità, soprattutto quando i fatti siano risalenti.

Massime di principio

  • Il pericolo cautelare di reiterazione richiede una prognosi concreta fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità dell’indagato e sul contesto socio-ambientale; non è necessario indicare specifiche occasioni future di recidivanza.
  • Quando i fatti sono risalenti, la motivazione sulla continuità e sull’attualità del pericolo deve essere tanto più approfondita quanto maggiore è il tempo trascorso, e deve confrontarsi con l’eventuale assenza di elementi di persistente operatività illecita.
  • L’esclusione del vincolo associativo e della finalità mafiosa rende non pertinente, ai fini della prognosi individuale, il rischio di ricostituzione del sodalizio o la dimensione nazionale di un traffico se tali elementi non sono riferibili agli episodi residui attribuiti all’indagato.
  • La valutazione dell’adeguatezza della custodia in carcere non può fondarsi automaticamente sulla presunta disponibilità attuale di contatti o risorse economiche; in mancanza di elementi concreti, occorre valutare se misure meno restrittive siano idonee a impedire o ridurre movimenti e contatti.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariCustodia cautelareImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieCarcere

Testo integrale

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