Cassazione Penale, Sentenza n. 12139/2024 del 22/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 21/03/2023 che aveva confermato la misura cautelare in carcere irrogata per l'omicidio di Giuseppe Di Giacomo (12/03/2014) e per il porto e l'uso di arma. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per: 1) presunta inaffidabilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Alessio Puccio, ritenute "propalanti" de relato e fondate su informazioni ricevute da Fabio Pispicia; 2) presunta impossibilità logistica e temporale che Lipari avesse consegnato a Pispicia arma e motociclo subito dopo l'agguato; 3) considerazione erronea o insufficiente delle conversazioni ambientali ritenute riscontro (riunite a semplici "voci da bar"); 4) mancata valutazione favorevole dell'alibi (presenza in via Regina Bianca) e contraddizioni tra la descrizione fisica dell'esecutore fornita dal figlio della vittima e le fattezze dell'indagato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate. Ha confermato che il Tribunale del riesame ha fornito motivazione ampia ed esauriente sulla sussistenza dei gravi indizi, avallando la valutazione della attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Puccio e il ruolo probatorio delle conversazioni intercettate come riscontri individualizzanti. Le doglianze sulla prova d'alibi e sulle discordanti caratteristiche fisiche sono state ricondotte a censura di merito non sindacabile in Cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Ordine di comunicazione degli esiti e degli adempimenti conseguenti alla pronuncia; norma richiamata per l'esecuzione formale del provvedimento di inammissibilità e delle eventuali comunicazioni amministrative conseguenti
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principi richiamati)
Sez. U, n. 11 del 22/03/2000; Sez. U n. 22471 del 26/02/2015; altre massime citate nell'ordinanza
Principio secondo cui, in materia di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità è limitato a verificare la correttezza giuridica e l'assenza di manifesta illogicità della motivazione; non è consentito al giudice di legittimità sostituirsi al giudice di merito nella valutazione della credibilità delle fonti e nella ricostruzione dei fatti, salvo vizio motivazionale palese
Massime di principio
- In sede di impugnazione di misure cautelari la Corte di legittimità non riesamina liberamente la valutazione delle prove: va dimostrata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione per ottenere accoglimento.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono costituire valido elemento indiziario quando il giudice di merito ne valuta l'attendibilità e le ritiene corroborate da elementi di riscontro (es. conversazioni intercettate).
- Le intercettazioni e le conversazioni ambientali sono valutazioni di fatto di competenza del giudice di merito; sono sindacabili in Cassazione solo se la loro valutazione è manifestamente illogica o contraddittoria.
- Le censure che si risolvono in una diversa rivalutazione degli elementi probatori (es. critica dell'alibi o della descrizione fisica) sono tipicamente inammissibili in Cassazione se non accompagnate da specifiche indicazioni di violazione di legge o manifesta illogicità.
- Obiezioni di mera plausibilità logistica (es. tempistica per la distruzione di arma/motociclo) devono essere dimostrate concretamente per superare la valutazione del giudice di merito; altrimenti restano questioni di merito non sindacabili.
- Ricorrere senza censure giuridiche solide può comportare la condanna alle spese e l'irrogazione di somme alla Cassa delle ammende per impugnazioni ritenute irrituali o prive di pregio.
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