Cassazione Penale, Sentenza n. 44377/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. relativa alla custodia cautelare in carcere e poi agli arresti domiciliari subiti dal Corigliano tra il 15/11/2004 e il 14/05/2005. La censura principale dedotta dal ricorrente era che il giudice della riparazione avrebbe illegittimamente fondato la decisione su atti delle indagini preliminari (ritenuti inutilizzabili dalla difesa in ragione del fatto che l'imputato non aveva optato per il rito abbreviato), omettendo il confronto con le risultanze dibattimentali che avevano portato all'assoluzione; sono state inoltre dedotte carenze motivazionali e violazioni degli artt. 192 e 191 c.p.p. e dell'art. 111 Cost., nonché erronea applicazione dell'art. 314 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse legittimamente valutato, in sede di riparazione, anche elementi istruttori emersi nella fase delle indagini preliminari al fine di accertare se il ricorrente avesse dato o concorso a dar causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave. La Cassazione ha osservato che il ricorso non specificava quali circostanze di fatto valutate dal giudice della riparazione fossero invece state escluse nella sentenza di assoluzione, impedendo così il sindacato di legittimità. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'azione di riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha interpretato che in sede di riparazione il giudice debba valutare autonomamente tutto il materiale probatorio disponibile per verificare l'an debeatur e accertare l'eventuale dolo o colpa grave dell'istante
Richiamato nella censura con riguardo ai criteri di valutazione della prova; la Corte ha comunque richiamato il diverso parametro valutativo applicabile nel giudizio di riparazione rispetto al giudizio di cognizione
art. 111, comma 6, Cost.
Richiesto dalla difesa in ordine all'obbligo motivazionale; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice della riparazione, pur non molto analitica, fosse congrua e logica rispetto alla decisione
Norma sulle prove ottenute in violazione della legge processuale; la Corte ha precisato che risultanze 'fisiologicamente' inutilizzabili nel giudizio di cognizione possono comunque essere prese in considerazione, in sede di riparazione, nell'ambito di una valutazione autonoma degli elementi probatori
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000, n. 186
Richiamata con riferimento alla possibilità di imporre una sanzione pecuniaria alla parte che proporrebbe il ricorso in colpa; la Corte ha ritenuto però in questa fattispecie che non sussistessero elementi per ritenere il ricorso proposto con colpa e ha comunque disposto, ai sensi della giurisprudenza, il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In sede di riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice può valutare autonomamente l'intero materiale probatorio emergente dagli atti, incluse risultanze delle indagini preliminari che nel processo di cognizione possono essere risultate inutilizzabili.
- L'assoluzione nel processo di cognizione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: va escluso che l'istante abbia dato causa alla detenzione con dolo o colpa grave, e il giudice della riparazione può considerare elementi oggettivi e comportamenti antecedenti o concomitanti alla misura cautelare.
- La motivazione del giudice della riparazione deve indicare specifici elementi che giustifichino la valutazione di colpa grave; se la decisione si fonda su fatti che il giudice di cognizione non ha ritenuto provati, la parte che impugna deve indicare con precisione tali discrepanze per consentire il controllo di legittimità.
- Prove o atti 'inutilizzabili' nel dibattimento per ragioni processuali possono tuttavia assumere rilievo in sede di riparazione per la valutazione della condotta dell'istante ai fini dell'an debeatur.
- In Cassazione i motivi devono indicare fatti e censure specifiche; la genericità o la mancata indicazione delle circostanze di fatto impedisce il sindacato e può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- La valutazione comparativa fra esiti delle indagini preliminari e accertamenti dibattimentali è lecita in sede di riparazione, ma il ricorrente deve dimostrare quali elementi concreti il giudice della riparazione abbia errato a valutare rispetto alla sentenza di assoluzione.
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