Sentenza n. 12464/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a) del provvedimento Consip avente ad oggetto “Gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento di Servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la Pubblica Amministrazione - ID 2865 - Riscontro Vs. comunicazione del 24 marzo 2026 avente ad oggetto “SEGNALAZIONE GARA ID2865 DT3 LOTTO 1 CIG BA27AD66A2 - LOTTO 2 CIG BA27AD7775” di non ammissione di BIP alla procedura di gara indetta da Consip, comunicata via pec in data 7 aprile 2026; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche non conosciuto, ivi incluso il Capitolato d’Oneri in parte qua ove interpretato nel senso prospettato dal provvedimento Consip impugnato; E PER L’ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad essere ammessa alla procedura, con rimessione in termini ai fini della presentazione dell’offerta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento Consip di non ammissione alla procedura per la conclusione di un accordo quadro relativo a servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la Pubblica Amministrazione
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Consip S.p.A. le aveva comunicato la non ammissione a una procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro relativo a servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nonché l'accertamento del diritto all'ammissione e la rimessione in termini per la presentazione dell'offerta. La ricorrente aveva inoltre censurato, per quanto di interesse, il Capitolato d'oneri, ove interpretato nel senso posto a fondamento della non ammissione. Consip si è costituita chiedendo il rigetto. Prima della definizione nel merito, la ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alla resistente, chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che la rinuncia era stata regolarmente formalizzata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. e notificata all'amministrazione resistente. Non sono state esaminate le censure relative alla non ammissione, al Capitolato d'oneri o alla pretesa ammissione alla gara. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione dell'assoluta peculiarità della fattispecie e del silenzio dell'amministrazione sulla richiesta di compensazione.
Norme richiamate
considerato che in esito all’intendimento di rinunciare al ricorso, regolarmente formalizzato ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
La rinuncia al ricorso, quando regolarmente formalizzata e notificata alla parte resistente, impone al giudice di dichiarare l'estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso amministrativo, se regolarmente formalizzata ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a. e notificata alla parte resistente, comporta la declaratoria di estinzione del giudizio senza esame delle questioni di merito.
- In presenza di una rinuncia ritualmente formalizzata, il giudice non deve pronunciarsi sulle censure rivolte contro il provvedimento impugnato né sulle domande connesse di accertamento.
- Le spese possono essere integralmente compensate quando la peculiarità della fattispecie e il comportamento processuale dell'amministrazione, incluso il suo silenzio sulla richiesta di compensazione, giustifichino tale regolazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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