Cassazione Penale, Sentenza n. 11123/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di un pubblico servizio per dieci mesi, applicata in relazione a ipotesi di peculato commesso mediante operazioni allo sportello di una succursale di Poste Italiane S.p.A. Secondo il ricorso, la misura era inidonea e sproporzionata: non sussisterebbe un pericolo concreto di reiterazione perché la ricorrente era stata da tempo assegnata ad altre mansioni (staff di una diversa filiale) e quindi non poteva più svolgere le attività di sportello connesse ai fatti; inoltre si contestava la durata (dieci mesi, vicina al massimo previsto) per difetto dell'onere di ulteriore motivazione da parte del giudice dell'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato l'ordinanza impugnata. I giudici hanno ritenuto congrua e motivata la valutazione del Tribunale secondo cui sussisteva un rischio concreto di reiterazione fondato sulla ripetitività delle condotte e sull'attitudine dell'indagata a prendere di mira soggetti vulnerabili (anziani con ridotte capacità). La Corte ha inoltre ritenuto insufficiente l'argomentazione difensiva circa la neutralizzazione del rischio da parte del provvedimento interno di Poste Italiane, che è temporaneo e soggetto a revoca. È stata confermata la durata della misura, e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Poste Italiane) - art. 56, comma 1
Il provvedimento interno di assegnazione d'ufficio a diversa mansione può essere adottato in casi di particolare gravità e perdurare fino alla conclusione del giudizio di primo grado se la condotta integra illecito disciplinare sanzionabile con il licenziamento, ma la Corte rileva che tale misura interna, essendo temporanea e soggetta a revoca, non esclude automaticamente il rischio concreto di reiterazione ai fini cautelari penali
Codice di procedura penale - art. 308
L'articolo fissa limiti di durata per le misure interdittive; la Corte ha ritenuto che, a fronte della gravità indiziaria e della pericolosità della condotta reiterata e diretta verso soggetti vulnerabili, la durata di dieci mesi fosse adeguatamente motivata e non sproporzionata
Codice di procedura penale - art. 616
Consente la condanna al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende; la Corte lo ha applicato per condannare la ricorrente al versamento delle somme indicate a titolo equitativo
Giurisprudenza precedente - Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Spasari (Rv. 271139)
Sez. 2, n. 38832 del 20/07/2017, Spasari, Rv. 271139
Principio secondo cui la perdita o la dismissione della carica o dell'ufficio non impedisce in sè l'applicazione di misure cautelari personali quando sussista un rischio concreto di ulteriori reati simili dovuto a una posizione soggettiva che consenta comportamenti antigiuridici analoghi; non è richiesto che modalità e titolo del reato reiterato siano identici
Massime di principio
- La mera assegnazione a diverse mansioni o la cessazione dell'esercizio materiale delle funzioni non escludono automaticamente il pericolo concreto di reiterazione rilevante ai fini cautelari penali
- Il giudice può fondare l'esigenza cautelare sulla ripetitività delle condotte e sulla tendenza a scegliere vittime particolarmente vulnerabili; ciò giustifica anche misure interdittive di durata significativa se adeguatamente motivate
- I provvedimenti disciplinari interni adottati dal datore di lavoro, pur rilevanti, sono normalmente considerati temporanei e possibili oggetto di revoca; non sempre neutralizzano il rischio cautelare penale
- Il giudice dell'appello cautelare ha l'onere di motivare specificamente la durata della misura rispetto alla pericolosità accertata; una motivazione che colleghi gravità dei fatti, ripetitività e vulnerabilità delle vittime è ritenuta adeguata
- Per l'applicazione di misure interdittive non è necessario che le modalità concrete del possibile reato futuro siano identiche a quelle già contestate, purché esista una posizione soggettiva che renda probabile la commissione di reati della stessa categoria
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