Cassazione Civile, Ordinanza n. 31777/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente associativo)
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento TARI per l'anno d'imposta 2019, con cui l'ente impositore aveva richiesto il pagamento complessivo di 55.549,00 euro a un ente associativo, in relazione a varie occupazioni indicate negli allegati all'avviso. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente; l'ente locale aveva quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, mentre la controparte aveva resistito con controricorso. Prima della decisione, entrambe le parti hanno però depositato una rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso ex art. 390 c.p.c., dichiarando di avere raggiunto un accordo transattivo con compensazione delle spese e di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia congiunta al ricorso e al controricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 390 c.p.c., e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c., disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione dell'intervenuto accordo amichevole tra le parti. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
rinuncia congiunta al ricorso ed al controricorso
la rinuncia delle parti, sottoscritta e depositata, determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione e consente l'estinzione del giudizio di cassazione.
in presenza dei presupposti di rinuncia, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore contributo unificato non si applica all'estinzione per rinuncia, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria ed è limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia congiunta al ricorso per cassazione e al controricorso, formalmente sottoscritta e depositata, comporta l'estinzione del giudizio quando dalle parti risulti un accordo transattivo e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, la Corte può compensare le spese di lite se ciò risulta dall'accordo intervenuto tra le parti o dalle ragioni dell'estinzione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è dovuto fuori dei casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non essendo consentita un'estensione analogica della misura.
Come è indicizzato
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