Cassazione Penale, Sentenza n. 04299/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un unico motivo: vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorrente contestava che l'unico elemento a suo carico fosse la intestazione dell'autovettura a suo nome e sosteneva che ciò fosse insufficiente a provare la responsabilità perché la vettura "ben potette essere utilizzata da terzi". La difesa non ha allegato elementi concreti sull'uso della vettura da parte di terzi e ha richiamato fatti non pertinenti al processo (una rapina con istanza di riqualificazione), mentre la Corte d'appello aveva fondato la condanna su più elementi coordinati (video di videosorveglianza che mostrava l'autore del furto mentre scendeva dall'auto, intestazione del veicolo al ricorrente, mancanza di risultanze che attestassero l'uso del mezzo da parte di terzi).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse aspecifico ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., esposto in modo ipotetico e senza contestazione puntuale delle ragioni della decisione impugnata. Ha osservato che la motivazione della Corte d'appello si basa su più elementi concordanti (video, intestazione del veicolo, mancata prova dell'uso da parte di terzi) e che la difesa non ha allegato circostanze concrete idonee a contraddirli. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
trattato in camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dal d. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche
La Corte ha proceduto in camera di consiglio in applicazione del testo riformato dell'art. 611; la trattazione camerale è stata ritenuta conforme per i ricorsi proposti dopo il 30 giugno 2024.
Richiamato come fonte della riscrittura dell'art. 611; utilizzato per giustificare la trattazione in camera di consiglio dei ricorsi presentati dopo la modifica normativa.
art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
inammissibilità per aspecificità dell'appello
La norma è stata interpretata nel senso che ricorsi/appelli esposti in termini generici o che non contestano specificamente le ragioni della decisione sono inammissibili; l'aspecificità è causa di inammissibilità del gravame.
Massime di principio
- La sola intestazione di un veicolo a una persona può concorrere alla sua riconducibilità in un reato ma, da sola, non esclude automaticamente la necessità di ulteriori elementi probatori: la valutazione va fatta nel contesto probatorio complessivo.
- Se la difesa intende sostenere che il veicolo era utilizzato da terzi, deve allegare elementi concreti (testimonianze, documenti, indizi) che rendano plausibile tale alternativa; mere ipotesi non sono sufficienti.
- In sede di ricorso/appello penale è necessario contestare le ragioni della decisione in modo specifico e puntuale; argomentazioni generiche o riferimenti a fatti non pertinenti possono determinare l'inammissibilità per aspecificità.
- Gli atti di polizia giudiziaria (es. identificazione dell'intestatario del veicolo) integrano elementi valutabili in combinazione con riprese video e altre risultanze: la decisione può fondarsi su un convincimento tratto da elementi convergenti.
- Le modifiche procedurali (es. riforma di art. 611 cod. proc. pen. dal d.lgs. 150/2022) possono influire sulla modalità di trattazione dei ricorsi (es. camera di consiglio); è opportuno considerare tali profili procedurali nell'impugnazione.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche come il pagamento delle spese processuali e versamenti alla Cassa delle ammende: valutare il rischio di impugnare ricorsi deboli o aspecifici.
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