Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45642/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto che, a seguito di appello, ha confermato in larga parte l'applicazione nei confronti di Giuseppe Giammarinaro della misura di prevenzione personale (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno) e la confisca di numerose utilità (immobili, rapporti finanziari, quote societarie, imprese individuali) ritenute nella disponibilità sostanziale del proposto. I ricorsi contestano, tra l'altro: violazioni di legge e di diritti difensivi (art. 6 CEDU) con riferimento ai termini per impugnare; nullità e omissioni probatorie per mancata assunzione di testi e documenti; nullità di acquisizioni di verbali e interrogatori; illegittimità della perizia per nomina di periti non iscritti; violazione del principio ne bis in idem e dell'irretroattività con riferimento alla valorizzazione dell'art. 512-bis c.p.; insufficiente prova della disponibilità e della fittizietà delle intestazioni a terzi; vizio di motivazione sul tema della sperequazione reddituale e della correlazione temporale tra pericolosità e acquisizione dei beni. Alcune difese hanno anche sollevato questioni di legittimità costituzionale e richiamato la prassi della Corte EDU (Cavallotti).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati. Ha ritenuto che molte censure fossero generiche, aspecifiche o eccedenti i limiti di sindacato in sede di legittimità in materia di prevenzione (che è limitato a vizî di legge e vizi gravi di motivazione). Ha confermato i principi seguenti: le misure di prevenzione personali e patrimoniali non sono sanzioni penali e quindi la doglianza sulla loro natura punitiva e sulla presunta retroattività della norma relativa all'art. 512-bis non è decisiva; l'interpretazione transitoria prevista dal d.lgs. n.159/2011 è applicabile e non incide incostituzionalmente sui termini; le acquisizioni di dichiarazioni e verbali in procedimenti di prevenzione sono ammissibili anche se non rese in contraddittorio, purché la parte possa utilizzare gli strumenti processuali per contrastarle; le obiezioni circa la nomina dei periti dovevano essere tempestivamente sollevate; la valutazione della disponibilità dei beni e della fittizietà delle intestazioni, sostenuta da argomentazione analitica dei giudici di merito, non è sindacabile in Cassazione per vizi generici. Nel complesso il provvedimento impugnato è stato ritenuto corretto e le confische e la misura personale sono rimaste confermate salvo le parziali restituzioni già disposte in appello.

Norme richiamate

  • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), art. 6

    Le doglianze sul diritto di difesa e sul tempo per predisporre le impugnazioni non sono risultate decisive: la Corte rileva tempestività e sufficiente esercizio della difesa, quindi nessuna violazione CEDU provata nella specie

  • Legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge sulle misure di prevenzione)

    art. 3-ter, comma 2; art. 2-ter (richiamata)

    La disciplina sulle misure di prevenzione è ritenuta applicabile nella versione previgente per i procedimenti iniziati prima del d.lgs. 159/2011; la nozione di violazione di legge in Cassazione è limitata

  • Legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Norme sulla confisca e sul procedimento di prevenzione patrimoniale utilizzate in combinato con la disciplina di settore; la Corte richiede specificità nei motivi di impugnazione relativi a queste disposizioni

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)

    art. 10, commi 2 e 3; art. 117 disp. trans.

    Applicazione della disciplina transitoria: per procedure già avviate prima dell'entrata in vigore del codice, si applicano norme previgenti; la Corte riafferma la legittimità dell'operatività transitoria

  • Codice penale

    art. 512-bis (ex art. 12-quinquies d.l. 306/1992), art. 416-bis.1 citato

    Condotte di intestazione fittizia e delitti collegati ritenuti idonei a costituire indici di pericolosità sociale; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di tali fatti in sede di prevenzione, anche se la normativa che li qualifica come sintomatici è stata integrata nel 2009

  • Costituzione

    La Corte ha respinto censure costituzionali riguardanti retroattività e ne bis in idem, ribadendo la distinzione tra misure di prevenzione e sanzioni penali e la conseguente diversi regimi di tutela

  • Codice di procedura penale e norme di rito

    artt. 190, 495, 511, 514, 586, art. 581 cod. proc. pen.; art. 67 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla censura in Cassazione delle questioni probatorie e processuali: eccezioni tardive o generiche (es. nomina periti) sono inammissibili; la valutazione dell'ammissibilità delle prove in materia di prevenzione è ampia

  • CEDU, art. 7

    richiamata nel contesto della prevedibilità della norma

    La Corte ha ritenuto irrilevante l'argomento di prevedibilità rispetto alle misure di prevenzione, considerandole estranee alla materia sanzionatoria penale; anche ove applicabile, nel caso la normativa e i comportamenti erano prevedibili

  • Giurisprudenza internazionale e nazionale citata

    sentenza Grande Camera CEDU Cavallotti c. Italia; sentenze Corte Costituzionale n.24/2019, n.41/2024; Sezioni Unite Cassazione (Spinelli, Rizzi)

    Richiami utilizzati per verificare limiti di applicazione dei principi penali alla prevenzione; la Corte conclude che i precedenti non impongono la riforma delle decisioni di merito nella specie

Massime di principio

  • I ricorsi in materia di misure di prevenzione in Cassazione sono ammessi essenzialmente per vizî di legge o per vizi molto gravi e specifici della motivazione: censure generiche o aspecifiche saranno dichiarate inammissibili
  • Le misure di prevenzione personali e patrimoniali sono considerate dall'ordinamento strumenti di prevenzione e tutela, non sanzioni penali: molte garanzie tipiche del processo penale non sono applicabili automaticamente (cfr. art. 7 CEDU e art. 25 Cost.), per cui le obiezioni su retroattività o ne bis in idem devono essere formulate con precisione fattuale per essere efficaci
  • Per contestare confische per intestazione fittizia è necessario proporre argomentazioni concrete e circostanziate che mettano in discussione la disponibilità sostanziale del bene: la semplice affermazione di titolarità formale o di risorse lecite dei terzi non è sufficiente in assenza di prove dettagliate
  • Questioni processuali come nullità, mancata acquisizione di prove o nomina dei periti devono essere sollevate tempestivamente e con specificità; eccezioni tardive o generiche sono normalmente inammissibili
  • Gli effetti delle modifiche normative e delle disposizioni transitorie (es. d.lgs. 159/2011) sono sovente ritenuti legittimi se il legislatore ha regolato ragionevolmente l'applicazione alle pendenze: chi invoca profili di incostituzionalità deve dimostrare l'effettiva lesione dei parametri costituzionali
  • Quando si intende impugnare decisioni di merito fondate su ricostruzioni complesse di fatti (es. dominio assoluto su società, circuiti di interposizione), il ricorso deve confrontarsi puntualmente con il motivare dei giudici e indicare quali elementi fattuali o logici siano errati; altrimenti la Cassazione non potrà sindacare in modo favorevole

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.