Cassazione Penale, Ordinanza n. 34668/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino, deducendo carenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza della lieve entità, richiamando altresì Corte cost. n. 86/2024. Dopo la proposizione del ricorso è intervenuta però una dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ritualmente trasmessa all'autorità procedente. La Corte ha quindi verificato che la rinuncia, una volta pervenuta all'ufficio giudiziario competente, non è revocabile e determina l'inammissibilità del gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., rilevando che il ricorrente aveva validamente rinunciato all'impugnazione e che tale rinuncia, essendo atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, produce l'effetto dell'inammissibilità una volta ricevuta dall'autorità competente. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
ai sensi dell’art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.
La rinuncia all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
secondo il rito indicato dal comma 5 bis dell’art.610 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità per rinuncia può essere adottata de plano secondo il rito camerale previsto.
ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. n. 186 del 2000
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone che non emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente.
Sez. 5, n. 18714 del 22/04/2022, B, Rv. 283164 - 01
la rinuncia all'impugnazione è un atto negoziale processuale abdicativo e recettizio, che, una volta pervenuto all'autorità competente, produce l'effetto dell'inammissibilità del gravame
La rinuncia è irrevocabile dopo la ricezione da parte dell'autorità giudiziaria competente.
Corte cost. n. 86/2024
la circostanza della lieve entità (Corte Cost. n. 86/2024)
La decisione menziona il richiamo difensivo alla pronuncia costituzionale, ma non sviluppa una valutazione nel merito poiché il ricorso è definito per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, una volta ritualmente trasmessa e pervenuta all'autorità giudiziaria competente, è atto processuale abdicativo e recettizio che non può essere revocato unilateralmente.
- Quando interviene valida rinuncia all'impugnazione, il ricorso per cassazione diviene inammissibile senza necessità di esame dei motivi di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- Il giudice di legittimità può definire de plano l'inammissibilità determinata da rinuncia, secondo il rito previsto dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34516/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34519/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34520/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34521/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34522/2025 del 23/10/2025
- ordinanza_penale · 23 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34524/2025 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →