Cassazione Civile, Ordinanza n. 17110/2026 del 31/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (intimato)
La controversia
La vicenda origina da un'istanza di correzione di errore materiale proposta avverso un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva liquidato spese di giudizio per euro 7.100,00 in favore della controparte. L'istante ha sostenuto che tale importo fosse incongruo rispetto al valore della lite e ai parametri medi del d.m. n. 55/2014, deducendo che si trattasse di una mera svista di digitazione, ossia dell'aggiunta accidentale di uno zero, e che l'importo corretto fosse euro 710,00. Il motivo della richiesta non era dunque una diversa valutazione del merito, ma la rettifica di un presunto errore materiale nel provvedimento. La Corte ha però rilevato che la deduzione dell'istante non descriveva un mero errore di rappresentazione grafica immediatamente percepibile dal testo della decisione, bensì metteva in discussione la congruità della liquidazione delle spese e quindi un possibile errore di valutazione. Per questo l'istanza è stata ritenuta inammissibile ex art. 391-bis c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso/istanza di correzione di errore materiale. Ha affermato che il rimedio ex art. 391-bis c.p.c. è esperibile solo per correggere un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e sua rappresentazione grafica, chiaramente desumibile dal testo del provvedimento; non è invece utilizzabile per denunciare un errore di giudizio sulla liquidazione delle spese. Nel caso concreto, la censura tendeva a sostenere che la liquidazione di euro 7.100,00 fosse incongrua e dovesse essere ridotta a euro 710,00, senza però fornire riscontro documentale di una diversa volontà del giudice. Di conseguenza, la domanda è stata qualificata come denuncia di error iuris e dichiarata inammissibile.
Norme richiamate
Il procedimento di correzione degli errori è ammesso solo per rimediare a un mero errore materiale o di fatto, cioè a un difetto di corrispondenza tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica del provvedimento, non quando la censura investe la valutazione giuridica o la congruità della decisione.
Richiamato dall'istante come parametro per sostenere la pretesa incongruità della liquidazione delle spese; la Corte non ne fa applicazione diretta, ma osserva che il richiamo serve a contestare una valutazione e non un errore materiale.
Massime di principio
- La correzione dell'errore materiale nel giudizio civile di legittimità è ammissibile solo quando il testo del provvedimento presenti, da sé, una evidente discrasia tra la volontà del giudice e la sua trascrizione formale.
- Non è consentito utilizzare il procedimento di correzione per ottenere una revisione della valutazione compiuta dal giudice, neppure quando la parte prospetti l'incongruità della liquidazione delle spese di lite.
- L'errore materiale deve risultare chiaramente dal confronto tra dispositivo e motivazione o comunque dal testo della decisione; in mancanza di un riscontro documentale di una diversa volontà del giudice, la domanda è inammissibile.
- La contestazione dell'importo liquidato a titolo di spese, se fondata sulla sua asserita sproporzione rispetto ai parametri applicabili, integra una critica al merito della decisione e non un errore emendabile ex art. 391-bis c.p.c.
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