Cassazione Civile, Ordinanza n. 27373/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
L'istante ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza n. 23453/2020, sostenendo che la Corte avesse omesso di disporre correttamente la distrazione delle spese in suo favore, pur essendo stata nel precedente giudizio formulata specifica domanda di distrazione. Ha prodotto copia dell'ordinanza da correggere e ha dato atto dell'avvenuta notificazione dell'istanza alla banca intimata, la quale avrebbe prestato acquiescenza pagando le spese direttamente al difensore antistatario. La doglianza riguardava quindi solo la rettifica del capo sulle spese, da indicare non come pagamento ai controricorrenti ma all'avvocato quale procuratore distrattario.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale ai sensi dell'art. 391-bis, comma 1, c.p.c., disponendo che il dispositivo dell'ordinanza precedente fosse rettificato nel senso che la condanna alle spese del giudizio di legittimità dovesse essere pronunciata in favore dell'avv. Loretta Russo, quale procuratore distrattario, e non genericamente in favore dei controricorrenti. La Corte ha inoltre richiamato la regola secondo cui nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese processuali.
Norme richiamate
costituisce il rimedio per correggere l'errore materiale relativo all'omessa o errata pronuncia sulla distrazione delle spese
disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali, richiamato anche per il caso di specie
richiamato per la fissazione dell'adunanza sulla base della proposta del relatore
Cass. Sez. U. 31033/2019
l'istanza di distrazione può ritenersi validamente proposta anche senza espressa dichiarazione di anticipazione delle spese e mancato recupero degli onorari
Cass. Sez. U. 16037/2010
conferma che la mancata esplicita indicazione sull'anticipazione delle spese non esclude la ritualità della domanda di distrazione
Cass. Sez. U. 9438/2002
nel procedimento di correzione degli errori materiali non vi è luogo a pronuncia sulle spese
Cass. 10203/2009
conferma il principio per cui nel procedimento di correzione non si regolano le spese
Cass. 27196/2018
ribadisce che nel procedimento di correzione degli errori materiali non si provvede sulle spese processuali
Cass. 17565/2022
richiamata quale ulteriore conferma della fondatezza dell'istanza di correzione
Massime di principio
- L'omessa o erronea indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese può essere emendata mediante il procedimento di correzione degli errori materiali.
- La legittimazione del difensore a chiedere la distrazione delle spese sussiste quando nel giudizio sia stata formulata specifica richiesta di distrazione, anche se non accompagnata da una formale dichiarazione di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, potendosi tale elemento ritenere implicitamente compreso nella domanda.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali, anche quando riguarda il capo sulle spese, non si provvede a una nuova liquidazione o regolazione delle spese del procedimento di correzione.
- La correzione dell'errore materiale può incidere sul soggetto destinatario della condanna alle spese quando dal contenuto degli atti emerga che la statuizione corretta dovesse essere resa in favore del difensore dichiarato distrattario.
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