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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15592/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva riformato la decisione di prime cure e aveva ritenuto legittima la tassazione per enunciazione, con aliquota proporzionale del 3% ai sensi della tariffa annessa al d.P.R. n. 131/1986, dell'enunciazione di un finanziamento soci tra Rossi Giancarlo e la società "Villa Leandra di Rossi Giancarlo C., S.a.s.". L'atto presentato per registrazione comprendeva donazioni di quote sociali, modifiche dei patti sociali e la cessione da parte del donante del credito derivante dal finanziamento soci. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 per mancanza del requisito soggettivo dell'identità delle parti richiesto per la tassazione per enunciazione, poiché donazione e modifiche dei patti erano tra soggetti diversi rispetto alle parti del finanziamento; (ii) nullità della motivazione della sentenza impugnata per apparente e apodittica affermazione dell'identità soggettiva delle parti, in violazione delle norme processuali (art. 132 c.p.c. e norme del d.lgs. n. 546/1992).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità motivazionale, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui la censura della motivazione in cassazione è ammessa solo per vizio estremamente grave (manifesta assenza di motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità). Ha inoltre rigettato il motivo relativo all'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, confermando che, alla luce della giurisprudenza consolidata, il requisito soggettivo dell'identità delle parti per la tassazione per enunciazione deve essere inteso in senso lato e sostanziale (non meramente contrattualistico): nel caso concreto l'atto enunciante, adottato con l'intervento e l'approvazione di tutti i soci e contenente la modifica del contratto sociale e la cessione del credito, era riferibile alla società di persone e agli stessi soggetti coinvolti nel finanziamento, con conseguente legittimità della tassazione per enunciazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito) e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La nozione di "parte" ai fini della tassazione per enunciazione (art. 22 d.P.R. n. 131/1986) va intesa in senso lato e sostanziale: conta chi subisce o produce gli effetti dell'atto indicato, non solo la qualifica contrattuale formale.
  • In caso di società di persone, un atto che modifica i patti sociali e che è adottato con l'intervento e l'approvazione degli stessi soci è riferibile alla società anche se la società è priva di personalità giuridica, e può integrare il requisito soggettivo dell'enunciazione.
  • La presenza nel medesimo documento di elementi diversi (donazione quote, modifica patti sociali, cessione di credito) può legittimare la tassazione per enunciazione se dall'atto emerge chiaramente la partecipazione e l'identità sostanziale dei soggetti rispetto all'atto enunciato.
  • In sede di cassazione, le censure sulla motivazione sono ammissibili solo per vizi gravi (mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità): l'insufficienza o la diversa valutazione delle medesime ragioni è sindacabile con i rimedi ordinari, non per nullità della motivazione.
  • Per ridurre il rischio di tassazione per enunciazione, può essere utile (ove consentito dagli scopi reali delle parti) separare gli atti con effetti diversi o rendere esplicita l'autonomia delle parti coinvolte; tuttavia la semplice separazione formale non garantisce l'esclusione se sussistono effetti sostanziali collegati agli stessi soggetti.

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