Cassazione Civile, Sentenza n. 15592/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che aveva riformato la decisione di prime cure e aveva ritenuto legittima la tassazione per enunciazione, con aliquota proporzionale del 3% ai sensi della tariffa annessa al d.P.R. n. 131/1986, dell'enunciazione di un finanziamento soci tra Rossi Giancarlo e la società "Villa Leandra di Rossi Giancarlo C., S.a.s.". L'atto presentato per registrazione comprendeva donazioni di quote sociali, modifiche dei patti sociali e la cessione da parte del donante del credito derivante dal finanziamento soci. Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 per mancanza del requisito soggettivo dell'identità delle parti richiesto per la tassazione per enunciazione, poiché donazione e modifiche dei patti erano tra soggetti diversi rispetto alle parti del finanziamento; (ii) nullità della motivazione della sentenza impugnata per apparente e apodittica affermazione dell'identità soggettiva delle parti, in violazione delle norme processuali (art. 132 c.p.c. e norme del d.lgs. n. 546/1992).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla nullità motivazionale, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui la censura della motivazione in cassazione è ammessa solo per vizio estremamente grave (manifesta assenza di motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità). Ha inoltre rigettato il motivo relativo all'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986, confermando che, alla luce della giurisprudenza consolidata, il requisito soggettivo dell'identità delle parti per la tassazione per enunciazione deve essere inteso in senso lato e sostanziale (non meramente contrattualistico): nel caso concreto l'atto enunciante, adottato con l'intervento e l'approvazione di tutti i soci e contenente la modifica del contratto sociale e la cessione del credito, era riferibile alla società di persone e agli stessi soggetti coinvolti nel finanziamento, con conseguente legittimità della tassazione per enunciazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali (liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito) e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 22
l'art. 22 sul regime di tassazione per enunciazione richiede identità di parti intesa in senso "lato e sostanziale"; non è necessario un'identità contrattualistica stretta purché i soggetti siano quelli rispetto ai quali si realizzano gli effetti dell'atto enunciato
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 9 della tariffa, parte prima
indica l'aliquota proporzionale del 3% applicata all'atto soggetto a tassazione
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - art. 6
richiamato per il principio che alcuni atti sono soggetti a registrazione "solo in caso d'uso" e che possono essere tassati per enunciazione a prescindere dall'uso effettivo
d.P.R. 24 settembre 2002, n. 115 - art. 13, comma 1-quater
previene l'obbligo del pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, quando ricorrono i presupposti processuali
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - artt. 36, comma 2, n. 4 e 61
norme processuali tributarie richiamate dal ricorrente in relazione alla doglianza di nullità motivazionale e all'onere motivazionale del giudice del gravame
Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4
fondamenti giuridici dei motivi di ricorso: n.3 (violazione di legge) e n.4 (nullità per violazione di norme sul giudizio e sulla motivazione)
Codice di procedura civile - art. 132, secondo comma, n. 4
richiamato nella critica alla motivazione resa dal giudice del gravame
norma sulla modifica del contratto sociale: la deliberazione di modifica è atto che incide sul contratto sociale e può essere rilevante ai fini dell'enunciazione in quanto opera effetti nei rapporti sociali
richiama l'obbligo di iscrizione delle deliberazioni riguardanti la società per l'iscrizione al registro delle imprese, a conferma della rilevanza dell'atto collettivo dei soci
Massime di principio
- La nozione di "parte" ai fini della tassazione per enunciazione (art. 22 d.P.R. n. 131/1986) va intesa in senso lato e sostanziale: conta chi subisce o produce gli effetti dell'atto indicato, non solo la qualifica contrattuale formale.
- In caso di società di persone, un atto che modifica i patti sociali e che è adottato con l'intervento e l'approvazione degli stessi soci è riferibile alla società anche se la società è priva di personalità giuridica, e può integrare il requisito soggettivo dell'enunciazione.
- La presenza nel medesimo documento di elementi diversi (donazione quote, modifica patti sociali, cessione di credito) può legittimare la tassazione per enunciazione se dall'atto emerge chiaramente la partecipazione e l'identità sostanziale dei soggetti rispetto all'atto enunciato.
- In sede di cassazione, le censure sulla motivazione sono ammissibili solo per vizi gravi (mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità): l'insufficienza o la diversa valutazione delle medesime ragioni è sindacabile con i rimedi ordinari, non per nullità della motivazione.
- Per ridurre il rischio di tassazione per enunciazione, può essere utile (ove consentito dagli scopi reali delle parti) separare gli atti con effetti diversi o rendere esplicita l'autonomia delle parti coinvolte; tuttavia la semplice separazione formale non garantisce l'esclusione se sussistono effetti sostanziali collegati agli stessi soggetti.
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