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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15516/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

E-Distribuzione impugnava la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso l'ordinanza del giudice di pace che aveva accolto il decreto ingiuntivo per compensi dell'avvocato. La società censurava la violata o falsa applicazione di norme di diritto processuale (art. 323, 339 c.p.c. e art. 14 D.lgs. 150/2011) e sosteneva che, per il principio di apparenza, la decisione del giudice di pace, pur avendo la forma dell'ordinanza ex art. 14 D.lgs. 150/2011, era stata assunta come procedimento ordinario e dunque l'appello doveva essere ammissibile; chiedeva la cassazione e il rinvio per esame del merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Taranto in persona di diverso magistrato per esaminare nel merito i motivi di appello e di opposizione. La Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse errato nell'applicazione del principio di apparenza: il giudice di pace, pur decidendo con la forma di un'ordinanza ex art. 14 D.lgs. 150/2011, aveva espresso nel provvedimento la precisa determinazione che il rito speciale non fosse applicabile alla fattispecie (dichiarando la tardività dell'opposizione ai sensi degli artt. 641 e 645 c.p.c.), perciò la scelta del rito risultava contraddittoria e non poteva essere considerata una scelta consapevole tale da vincolare l'individuazione del rimedio. Per tali ragioni il ricorso è stato accolto e la causa rinviata per la decisione di merito; la Corte ha altresì disposto la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, art. 14

    art. 14 D.lgs. 1 settembre 2011 n. 150

    Disciplina il rito speciale per la liquidazione delle spettanze per prestazioni giudiziali; la Corte ha valutato la sua applicabilità ai procedimenti avanti al giudice di pace e ha richiamato il principio secondo cui rileva la forma del provvedimento adottata dal giudice (principio di apparenza), ma ha anche ritenuto che, se il provvedimento esprime esplicitamente la non applicabilità dell'art. 14, tale dichiarazione prevale nell'indirizzare il corretto rimedio impugnatorio.

  • Codice di procedura civile, art. 641

    Riguarda il termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo; richiamato perché il giudice di pace aveva dichiarato tardiva l'opposizione e ciò ha influito sulla valutazione dell'appellabilità del provvedimento.

  • Codice di procedura civile, art. 645

    Collega i termini e le modalità di opposizione al decreto ingiuntivo; la Corte ha rilevato che la decisione del giudice di pace aveva fatto riferimento ai termini di cui agli artt. 641 e 645 c.p.c. per dichiarare la tardività dell'opposizione.

  • Codice di procedura civile, art. 360 co.1 n.3

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione o falsa applicazione di norme di diritto); la Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante l'indicazione numerica diversa, perché il motivo era chiaro e univoco.

  • Codice di procedura civile, art. 323

    Richiamato nella censura relativa all'errato procedimento e all'eventuale vizio formale relativo al rito applicato dal giudice di pace.

  • Codice di procedura civile, art. 339

    Richiamato in relazione ai profili procedurali della decisione del giudice di pace e alla modalità di svolgimento del giudizio.

  • Legge 13 giugno 1942 n. 794, artt. 28 e ss.

    artt. 28 e ss. legge 13 giugno 1942 n. 794

    Riferimento storico normativo alla disciplina delle spettanze professionali del difensore, poi trasfusa nell'art. 14 D.lgs. 150/2011; usata per richiamare la giurisprudenza sul regime impugnatorio e sul principio di apparenza.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (modifiche)

    D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

    La Corte ha osservato che le modifiche successive alla originaria formulazione dell'art. 14 non incidono sul principio stabilito riguardo all'applicazione del rito avanti il giudice di pace ai fini della decisione di merito; la rilevanza delle modifiche non è determinante per il caso in esame.

  • Codice di procedura civile, art. 385 co.3

    Norma invocata per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità; la Corte ha rimesso al giudice del rinvio la decisione anche sulle spese del presente giudizio.

Massime di principio

  • Principio di apparenza: la forma del provvedimento adottata dal giudice è rilevante per individuare il rimedio impugnatorio che la parte ritiene corretto; tuttavia, se il provvedimento contiene un'esplicita dichiarazione sulla non applicabilità di un rito speciale, tale dichiarazione assume determinante rilievo nell'indirizzare il tipo di impugnazione.
  • In caso di contraddizione tra la forma esteriore del provvedimento (es. ordinanza adottata con modalità previste da un rito speciale) e il contenuto sostanziale o l'esplicita opzione processuale del giudice (dichiarazione che il rito speciale non si applica), prevale la valutazione che garantisce certezza dei mezzi impugnatori ed economia processuale: non si può imporre alla parte l'onere di proporre impugnazioni cautelative multiple.
  • La descrizione chiara e univoca del vizio nella motivazione di cassazione prevale sulla mera imprecisione formale dell'indicazione della norma di cui all'art. 360 c.p.c.; l'errata numerazione dell'ipotesi di ricorso non è in sé causa di inammissibilità se il motivo è sufficientemente chiaro.
  • Quando si procede contro provvedimenti liquidativi di competenze professionali, va attentamente valutata sia la forma sia il contenuto del provvedimento per determinare il corretto rimedio e i relativi termini di impugnazione (considerare gli artt. 641 e 645 c.p.c. in caso di opposizione a decreto ingiuntivo).
  • In caso di dubbio procedurale derivante da un provvedimento contraddittorio, è possibile ottenere che la Corte di cassazione rinvii la causa per consentire al giudice di merito di riesaminare il merito senza che la parte sia penalizzata per l'incertezza procedurale.

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