Cassazione Civile, Sentenza n. 15527/2024 del 04/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla compravendita immobiliare (prezzo €8.500.000) dichiarata poi risolta perché la banca venditrice non avrebbe dichiarato l'esistenza di un vincolo ministeriale (cd. decreto "Grippo") che limitava fortemente l'edificabilità del compendio. Marfaleo chiede la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme versate, il risarcimento del danno emergente (spese notarili, imposte, spese tecniche ecc.) e del lucro cessante derivante dal mancato sfruttamento e reimpiego del bene; la banca chiedeva il pagamento del residuo prezzo. In sede di rinvio la Corte d'Appello di Trieste ha deciso in parte le restituzioni e ha escluso il lucro cessante e alcune voci di danno; la Marfaleo ha dunque proposto ricorso per cassazione impugnando vari aspetti (decorrenza interessi, ammissibilità delle prove per il lucro cessante, riconoscimento di varie voci di danno emergente, rivalutazione e interessi sulle somme risarcitorie, ecc.).
La decisione
La Corte di cassazione ha in gran parte accolto i motivi di ricorso della Marfaleo: ha ritenuto fondati i motivi che censuravano il mancato esame e l'esclusione delle prove relative al lucro cessante (secondo, terzo, quarto e quinto motivo) e ha disposto che la Corte d'appello in sede di rinvio debba riesaminare tali aspetti e le istanze istruttorie. Ha altresì riconosciuto (settimo motivo) che alcune voci di danno emergente (es. imposte di registrazione, spese notarili e altre somme specificate) rientrano nella domanda di risarcimento e devono essere valutate; inoltre (ottavo motivo) ha chiarito che le somme risarcitorie costituiscono debito di valore, soggette a rivalutazione monetaria e interessi secondo le regole vigenti. Ha invece rigettato il motivo relativo al rimborso della somma di €38.833,76 pagata in esecuzione di decreto ingiuntivo (nono motivo), ritenendo quella spesa inerente a procedimento separato e non necessariamente indispensabile. Il primo motivo (decorrenza interessi dalla messa in mora) è stato valutato negativamente nella sostanza: la Corte ha osservato che gli interessi sulla obbligazione restitutoria non possono decorrere da atto antecedente all'effettivo pagamento e che la messa in mora prodotta dalla ricorrente era generica e inidonea a far decorre gli interessi. I motivi decimo e undicesimo sono stati assorbiti e la Corte ha rinviato la controversia alla Corte d'appello per nuova decisione conforme alle statuizioni di cassazione, con nuovo regolamento delle spese.
Norme richiamate
art. 1489 c.c.
La garanzia del venditore sulla libertà del bene esonera l'acquirente dall'onere di indagine; la mancata dichiarazione di un vincolo significativo legittima la risoluzione e la richiesta restitutoria e risarcitoria da parte dell'acquirente.
art. 2033 c.c.
Le obbligazioni restitutorie derivanti dalla risoluzione del contratto hanno natura di debito di valuta; la Corte richiama tale principio per distinguere la natura delle obbligazioni restitutorie dalle obbligazioni risarcitorie.
art. 1219 c.c.
Riconosciuta la rilevanza della costituzione in mora (anche stragiudiziale) ai fini della decorrenza degli interessi, ma la Corte ha precisato che la decorrenza non può precedere l'effettivo sorgere dell'obbligo restitutorio (ossia il pagamento).
art. 1224 c.c., comma 2
Il maggior danno per ritardato adempimento può essere presunto quando il rendimento dei titoli di Stato infrannuali superi gli interessi legali; tuttavia va provato il ricorso al credito ovvero la correlazione tra mora e danno, e la Corte ha richiamato tali criteri.
art. 1223 c.c.
Principio generale sul risarcimento del danno: comprende il danno emergente e il lucro cessante. La Corte ha rilevato che il giudice di merito deve valutare correttamente allegazioni e mezzi di prova posti a fondamento del lucro cessante.
art. 1226 c.c.
La valutazione equitativa del danno può operare quando la prova puntuale manca; la Corte ha ritenuto assorbente la questione e ha rimesso alla Corte d'appello la possibilità di valutare anche equitativamente, ove legittimo.
art. 2909 c.c.
Richiamato nella doglianza sul nesso causale tra inadempimento e danno; la Corte ha comunque distinto le voci di danno che sono direttamente conseguenti dall'azione in giudizio rispetto a spese di procedure autonome.
art. 1453 c.c.
Riguarda le conseguenze della risoluzione per inadempimento: la Corte ha distinto obblighi restitutori (debito di valuta) e obblighi risarcitori (debito di valore) e le relative conseguenze in termini di rivalutazione e interessi.
art. 324 c.p.c.
Censurato nelle doglianze relative alle misure istruttorie e alla valutazione delle prove, la Corte ha ritenuto che l'omesso esame delle istanze istruttorie rilevanti impone il riesame in sede di rinvio.
art. 115 c.p.c.
Richiamato rispetto all'onere di motivazione e all'istruzione probatoria: la Corte ha sottolineato che il giudice deve esaminare e motivare l'ammissione o il rigetto dei mezzi istruttori rilevanti.
art. 132 c.p.c.
Richiesto per la correttezza della motivazione; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione della Corte d'appello su taluni punti decisivi, imponendo reintegrazione istruttoria e nuovo esame.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Richiamati in relazione alla regolamentazione delle spese di giudizio; la Corte ha disposto che la Corte d'appello in sede di rinvio provveda a nuova liquidazione delle spese alla luce delle statuizioni.
Sez. Unite, sentenza n. 15895/2019 (giurisprudenza)
Precisa che la costituzione in mora può essere anche stragiudiziale e rilevante ai fini della decorrenza degli interessi; la Corte l'ha richiamata ma ha precisato i limiti quando l'obbligo restitutorio non era ancora sorto.
Massime di principio
- Quando un venditore garantisce la "libertà" del bene da vincoli, l'acquirente è esonerato da indagini approfondite: vincoli taciuti e significativi possono legittimare la risoluzione e la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art.1489 c.c.
- Le obbligazioni restitutorie conseguenti alla risoluzione hanno natura di debito di valuta (art.2033 c.c.), mentre il risarcimento del danno è debito di valore: queste distinzioni determinano la diversa applicabilità di rivalutazione e interessi.
- La decorrenza degli interessi può essere fatta valere dalla costituzione in mora (anche stragiudiziale) ma solo se l'obbligazione oggetto di restituzione è già sorta o se l'atto di messa in mora è idoneo e tempestivo; non può decorrere da una data anteriore al pagamento effettivo che genera l'obbligo restitutorio.
- Per ottenere il riconoscimento del lucro cessante è necessario allegare e, se necessario, provare il nesso causale e il quantum; l'esclusione o il mancato esame delle istanze istruttorie rilevanti costituisce vizio che impone il riesame in appello o in sede di rinvio.
- Le voci di danno emergente (spese notarili, imposte, oneri tecnici) correlate direttamente all'inadempimento risultano generalmente recuperabili se richieste sin dall'origine o se sono danni incrementali riconducibili allo stesso fatto generatore; tali somme sono soggette a rivalutazione e interessi se qualificate come risarcitorie.
- Spese sostenute in procedure autonome (es. pagamenti disposti per effetto di decreto ingiuntivo in altro procedimento) possono non essere rimborsabili se risultano scelte processuali non indispensabili o non efficacemente giustificate come necessarie per la conservazione del diritto.
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