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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 15563/2024 del 04/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, avv. Piero Lorusso, aveva chiesto al Tribunale di Frosinone il pagamento di compensi professionali per attività svolta (Euro 41.309) relativamente a un giudizio volto ad ottenere la nullità di una clausola usuraria; la convenuta Pierron Immobiliare dedusse che il rapporto professionale era stato attivato tramite SDL Centrostudi s.r.l. e che era stato pattuito e pagato un compenso di Euro 3.817,58; SDL Centrostudi, chiamata in garanzia, reclamò a sua volta una penale di Euro 15.000 per violazione di clausole contrattuali (art. 3 lett. c) e m) dell'accordo) e domandò la condanna dell'avv. Lorusso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso di Roma Servizi per tardivo deposito della visura camerale; ha rigettato molti motivi del ricorso (tra cui quelli sulla competenza territoriale e sull'applicabilità del rito), ma ha accolto il quarto motivo relativo alla nullità della decisione per violazione della composizione del giudice: la causa era stata trattata davanti al giudice monocratico e la decisione è stata poi deliberata da un collegio che non aveva partecipato alla discussione, violando l'art. 276 c.p.c. Di conseguenza la Corte ha cassato l'ordinanza limitatamente ai capi che hanno deciso la domanda dell'avv. Lorusso nei confronti di Pierron Immobiliare (compenso, spese e responsabilità ex art. 96 c.p.c.) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Frosinone in diversa composizione perché decida nuovamente secondo il procedimento ex art. 14 d.lgs. 150/2011 (previgente). Per il resto (in particolare sulle domande riconvenzionali della terza chiamata) è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione e sono state compensate le spese tra alcune parti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 150/2011 art. 14 (previgente)

    Le controversie relative alla liquidazione degli onorari di avvocato (art. 28 L. 794/1942) sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 14 e vanno trattate (nella formulazione previgente) dal Tribunale in composizione collegiale; la decisione sulle domande riconvenzionali resta soggetta al proprio regime di impugnazione.

  • cod. proc. civ. art. 702-bis

    Disciplina del rito sommario/monitorio che può essere invocato per le controversie sulla liquidazione degli onorari; rileva inoltre per la possibilità di chiamata in causa del terzo e per la qualificazione del rito applicabile.

  • cod. proc. civ. art. 702-ter (quarto comma)

    Se la domanda riconvenzionale richiede istruzione non sommaria, il giudice, ai sensi del quarto comma, deve disporre la separazione della domanda; tale principio si applica anche al procedimento di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011.

  • cod. proc. civ. art. 702-quater

    Regime di impugnazione delle ordinanze che definiscono il procedimento sommario: le decisioni sulle domande riconvenzionali soggiacciono normalmente all'appello, non al ricorso per cassazione immediato, salvo diverso disposto di legge.

  • cod. proc. civ. art. 276

    Alla deliberazione della decisione possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione: la deliberazione da parte di un collegio i cui componenti non hanno assistito alla trattazione determina nullità della decisione.

  • cod. proc. civ. art. 96

    Consente la condanna per responsabilità processuale e risarcimento spese; nel caso concreto il Tribunale aveva condannato l'avv. Lorusso a pagare Euro 5.000,00 a Pierron Immobiliare ex art. 96 co. 3.

  • legge 13 giugno 1942 n. 794 art. 28

    Individua le controversie in tema di compensi degli avvocati; tali controversie sono regolate, per quanto pertinente, dal rito sommario di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011 (previgente).

  • d.lgs. 149/2022

    Ha modificato termini e regole processuali (tra cui il termine per il deposito di documenti relativi all'ammissibilità di ricorso/controricorso): nel caso la visura della società depositata oltre il termine ha reso inammissibile il controricorso.

  • accordo contrattuale tra SDL Centrostudi s.r.l. e avv. Lorusso (art. 3 lett. c) e lett. m))

    l’avvocato non avrebbe potuto richiedere "dall’assistito, cui egli viene segnalato, somme maggiori e/o emolumenti diversi da quanto stabilito"; previsione di penale Euro 15.000,00

    Il Tribunale ha ritenuto provato un accordo scritto che fissava onorari e vietava richieste maggiori dall'assistito; la richiesta di somme maggiori da parte dell'avv. Lorusso è stata valutata come violazione contrattuale soggetta a penale.

  • cod. proc. civ. artt. 18 e 19

    Criteri di competenza territoriale rilevanti per le questioni di competenza sulla domanda di garanzia; la terza chiamata non aveva eccepito inconsistenza della competenza usando tali criteri, per cui competenza è rimasta salda davanti al giudice adito.

  • cod. proc. civ. artt. 35 e 36

    Attribuiscono al giudice di merito il potere discrezionale di separare le cause per ragioni di economia e istruttorie, decisione non sindacabile in cassazione salvo violazione di legge.

Massime di principio

  • Un attore che ha adito volontariamente un giudice non può poi impugnare la pronuncia per incompetenza territoriale di quel giudice: la scelta del foro da parte dell'attore esclude una sua soccombenza processuale fondata su tale incompetenza.
  • Le controversie di liquidazione degli onorari (art. 28 L. 794/1942) sono regolate dal procedimento speciale (art. 14 d.lgs. 150/2011 nella formulazione previgente) e vanno trattate secondo le regole specifiche di quel rito; le domande riconvenzionali inserite nel medesimo processo mantengono il proprio regime di impugnazione (di norma l'appello).
  • Se la domanda riconvenzionale richiede istruzione non sommaria, il giudice deve disporre la separazione della domanda (art. 702-ter) e la relativa decisione seguirà il rito e il regime di impugnazione propri.
  • La chiamata in garanzia di terzi è ammessa nel procedimento speciale ma richiede attenzione ai termini formali e alla correttezza della legittimazione soggettiva della parte chiamata: documentazione probatoria tardiva può determinare inammissibilità del controricorso.
  • La composizione del giudice è cruciale: quando la legge richiede che la causa sia trattata dal collegio, la deliberazione della decisione da parte di giudici che non hanno partecipato alla discussione comporta nullità (art. 276 c.p.c.); dunque, per evitare nullità, rispettare la presenza dei giudici a discussione e deliberazione.
  • L'accertamento di violazioni contrattuali tra intermediari/professionisti (es. patti di segnalazione e limiti tariffari) può comportare penali a carico del professionista e influire sull'importo effettivamente dovuto; è rilevante la prova scritta dell'accordo e dei pagamenti già effettuati.
  • Sulle questioni procedurali (qualificazione del rito, separazione delle domande, requisiti di ammissibilità) il giudice di merito possiede un ampio potere discrezionale il cui esercizio può impedire il sindacato in Cassazione, salvo vizi di diritto o nullità formali manifeste.

Testo integrale

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