Sentenza del 23/04/2015 n. 163 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato dieci avvisi di accertamento relativi agli anni 2005-2009 per IRPEG, IRAP e IVA, notificati alla società slovena. L'Ufficio sosteneva che la società fosse fiscalmente residente in Italia o disponesse in Italia di una stabile organizzazione, poiché controllata e amministrata da soggetti italiani, priva in Slovenia di adeguate strutture operative e prevalentemente attiva presso lo stabilimento della società italiana collegata. Il ricorrente ha negato l'esterovestizione e la stabile organizzazione italiana, sostenendo che la gestione effettiva e le decisioni societarie si svolgessero in Slovenia. Ha inoltre eccepito la nullità delle notifiche, eseguite presso l'abitazione di un soggetto che non sarebbe stato amministratore della società.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, sostenendo che il controllo italiano, la gestione comune, l'impiego promiscuo del personale e lo svolgimento della maggior parte dell'attività in Italia integrassero presunzioni di esterovestizione e stabile organizzazione ai sensi dell'art. 73 TUIR e della normativa convenzionale. La Commissione Tributaria Regionale di Trieste ha rigettato l'appello, confermando l'annullamento degli avvisi. Ha ritenuto non sufficientemente provata, con indizi gravi, precisi e concordanti, la presenza in Italia della sede della direzione effettiva o di una stabile organizzazione. Ha valorizzato l'esistenza di conti esteri, attività svolte anche in Slovenia, contratti di subappalto, distacco autorizzato del personale e regolare adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
La residenza fiscale può essere riconosciuta in Italia anche a una società costituita all'estero quando ricorra uno dei requisiti alternativi: sede legale, sede dell'amministrazione o oggetto principale in Italia. Nel caso concreto, tuttavia, l'Ufficio non ha dimostrato adeguatamente che la direzione effettiva fosse in Italia.
Art. 73, commi 5-bis e 5-ter, TUIR
Salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di società controllate da soggetti residenti in Italia o amministrate prevalentemente da soggetti residenti in Italia.
Il controllo o la composizione dell'organo amministrativo possono generare una presunzione di residenza fiscale italiana, ma la presunzione è relativa e può essere superata dimostrando l'effettiva gestione estera e l'operatività reale della società.
Un cantiere di costruzione è considerato stabile organizzazione soltanto se ha una durata superiore a tre mesi.
La presenza di un cantiere oltre il termine previsto può contribuire a configurare una stabile organizzazione, ma deve comunque essere verificata la concreta riconducibilità dell'attività alla società estera e la disponibilità di una struttura fissa in Italia.
Art. 5 della Convenzione Italia-Slovenia contro le doppie imposizioni
La norma disciplina la nozione di stabile organizzazione e può attribuire rilievo a cantieri o attività protratti per il periodo convenzionalmente previsto. Nel caso esaminato, la Commissione non ha ritenuto dimostrati tutti gli elementi necessari per applicarla.
Artt. 49 e seguenti TFUE
Il principio di libertà di stabilimento consente di costituire un insediamento produttivo effettivo in un altro Stato membro. L'esterovestizione è illegittima quando la struttura estera è meramente artificiosa e finalizzata esclusivamente all'elusione fiscale, non quando l'insediamento estero è reale e funzionante.
Massime di principio
- La costituzione di una società in un altro Stato dell'Unione Europea non determina automaticamente esterovestizione: occorre dimostrare che la sede estera sia fittizia o che la direzione effettiva si trovi in Italia.
- Il controllo societario, la residenza italiana dei soci o degli amministratori e lo svolgimento di attività in Italia possono costituire presunzioni o indizi, ma devono essere valutati insieme e risultare gravi, precisi e concordanti.
- Per superare una contestazione di esterovestizione è importante documentare concretamente la gestione estera: verbali societari, conti bancari, contratti, sede operativa, personale, autorizzazioni, contabilità e decisioni assunte nello Stato estero.
- Lo svolgimento di lavori in Italia non equivale necessariamente a una stabile organizzazione: occorre verificare la disponibilità di una sede o struttura fissa, la durata e le modalità dell'attività, nonché il grado di autonomia della società estera.
- La presenza di contratti reali, subappalti, distacchi regolarmente autorizzati e adempimenti fiscali e previdenziali coerenti può escludere, in presenza di altri elementi favorevoli, la natura artificiosa della società estera.
- La regolare formalizzazione degli atti societari e la corretta notifica degli avvisi alla società e al suo effettivo rappresentante sono profili distinti dal merito fiscale e possono incidere autonomamente sulla validità dell'accertamento.
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