Sentenza del 23/04/2015 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Accertamento - reddito di impresa - risultanze studi di settore - presunzione semplice . necessita di ulteriori riscontri probatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato un accertamento fondato esclusivamente o prevalentemente sulle risultanze degli studi di settore, sostenendo che tali risultanze, essendo basate su elaborazioni statistiche, non potevano determinare automaticamente il maggior reddito senza ulteriori elementi individualizzanti e concreti.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria non può ritenersi fondata sulla sola applicazione degli studi di settore. Pur rappresentando uno strumento più raffinato rispetto ai parametri, gli studi di settore costituiscono comunque una presunzione semplice e non assoluta. L'Amministrazione deve quindi fornire ulteriori riscontri probatori idonei a dimostrare, nel caso concreto, la fondatezza del maggior reddito accertato. In assenza di tali elementi, l'accertamento è censurabile.
Norme richiamate
Studi di settore
Gli studi di settore costituiscono uno strumento più raffinato dei parametri ma restano pur sempre un'elaborazione statistica
Le risultanze degli studi di settore non hanno valore di prova legale né determinano automaticamente il reddito imponibile; costituiscono una presunzione semplice, che deve essere corroborata da ulteriori elementi.
Presunzione semplice
costituiscono una presunzione semplice e non assoluta
L'accertamento basato sugli studi di settore è ammissibile come punto di partenza, ma richiede ulteriori riscontri probatori e un confronto con la situazione concreta del contribuente.
Massime di principio
- Le risultanze di strumenti statistici o standardizzati non possono, da sole, provare l'esistenza di un maggior reddito effettivo.
- L'Amministrazione finanziaria deve integrare gli studi di settore con elementi ulteriori, specifici e riferiti al singolo contribuente.
- Il contribuente deve avere la possibilità di dimostrare che la propria situazione concreta si discosta dai risultati statistici.
- In una controversia analoga, occorre verificare se l'accertamento contiene motivazioni e prove ulteriori rispetto al semplice scostamento dagli studi di settore.
- L'assenza di riscontri individualizzanti può comportare l'illegittimità o l'annullamento dell'accertamento.
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