Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/04/2015 n. 378 - Comm. Trib. Prov. Benevento

Contributo unificato - Valore della lite civile - Art.14 - comma 3° - D.P.R. n.115/02 - Condanna per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c. - Modifica del valore - Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. non richiede il versamento di un autonomo contributo unificato e non comporta la modifica del valore della lite ai fini contributivi. Applicare un ulteriore contributo sarebbe antieconomico e costituirebbe un disincentivo alla proposizione di domande dirette a contrastare l'abuso dello strumento processuale.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il contributo unificato dovuto in una causa civile. In particolare, si discuteva se la proposizione di una domanda di condanna per responsabilità aggravata o lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. imponesse il pagamento di un autonomo contributo unificato e determinasse la modifica del valore della causa ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.R. n. 115/2002. È stato rilevato che tale domanda ha natura particolare: è proposta davanti al giudice della causa di merito, può essere formulata anche in una fase avanzata del processo e non è soggetta alle ordinarie decadenze previste per le domande riconvenzionali.

Norme richiamate

  • Art. 14, comma 3, D.P.R. n. 115/2002

    La norma disciplina l'indicazione del valore della causa e i relativi effetti sul contributo unificato. La proposizione di una domanda ex art. 96 c.p.c. non determina, di per sé, una modifica del valore della lite ai fini del contributo.

  • Art. 96 c.p.c.

    Prevede la condanna per responsabilità aggravata o lite temeraria. La relativa domanda, per la sua funzione di contrasto all'abuso del processo, non è soggetta a un autonomo contributo unificato.

  • Art. 36 c.p.c.

    Le regole sulla competenza per le domande riconvenzionali connesse non si applicano alla domanda di risarcimento per lite temeraria, poiché essa appartiene in via esclusiva al giudice della causa di merito pendente.

  • Artt. 166 e 167 c.p.c.

    Le ordinarie decadenze previste per la proposizione delle domande riconvenzionali non si applicano alla domanda ex art. 96 c.p.c.

  • Art. 183, comma 5, c.p.c.

    La domanda di responsabilità aggravata può essere proposta anche oltre i termini ordinari previsti per le domande riconvenzionali, persino all'udienza di precisazione delle conclusioni.

Massime di principio

  • La domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., proposta nel processo principale, non richiede normalmente un autonomo contributo unificato.
  • La richiesta ex art. 96 c.p.c. non modifica automaticamente il valore della causa rilevante ai fini del contributo unificato.
  • La domanda di lite temeraria può avere un regime processuale distinto dalle ordinarie domande riconvenzionali, anche quanto ai termini di proposizione.
  • L'interpretazione della disciplina deve evitare di introdurre costi tali da disincentivare la tutela contro l'abuso del processo.
  • La regola riguarda la domanda ex art. 96 c.p.c. inserita nella causa pendente; eventuali domande autonome o con oggetto diverso possono essere soggette a una disciplina contributiva differente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.