Sentenza del 23/04/2015 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO IRES - Credito d'imposta - Assunzione di lavoratori a tempo indeterminato - Regola de minimis - No aiuto di stato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il credito d’imposta previsto per l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato dall’art. 63 della legge n. 289/2002. La società contestava il recupero della parte di credito eccedente il limite previsto dalla regola de minimis, sostenendo che il beneficio non costituisse un aiuto di Stato e deducendo inoltre la violazione dell’affidamento, della buona fede, dell’irretroattività delle norme tributarie e il non corretto calcolo del triennio di riferimento.
La decisione
La CTR, quale giudice del rinvio, ha rigettato l’appello della società e confermato la legittimità della pretesa dell’Agenzia delle Entrate limitatamente al recupero dell’eccedenza rispetto al credito consentito dalla regola de minimis. Il credito d’imposta, pur potendo essere astrattamente selettivo e quindi qualificabile come aiuto di Stato, non poteva superare il limite di 100.000 euro nel triennio. È stata ritenuta corretta anche la determinazione del triennio in relazione alla concessione del beneficio, e non alla sua effettiva erogazione. Sono state compensate le spese di tutti i gradi di giudizio, considerata la complessità della questione e l’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
Art. 63, comma 1, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Rinnovo del regime di incentivi alle assunzioni, con applicazione della regola de minimis
Il credito d’imposta per le nuove assunzioni deve essere riconosciuto entro il limite massimo previsto dalla regola de minimis.
Art. 7, comma 10, legge 23 dicembre 2000, n. 388
Limite degli aiuti de minimis pari a 100.000 euro nel triennio
Il limite costituisce il tetto massimo del credito d’imposta; la parte eccedente non è spettante e può essere recuperata dall’Amministrazione finanziaria.
Art. 92 del Trattato CE, poi art. 87
Divieto degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune
La normativa nazionale non viola il divieto comunitario quando circoscrive il beneficio entro la soglia de minimis, al di sotto della quale l’aiuto non è soggetto al divieto.
Cassazione, sentenza n. 21797/2011
È illegittima la disapplicazione della norma nazionale che limita il credito alla regola de minimis
Il giudice nazionale non può disapplicare il limite previsto dalla legge nazionale ritenendo che il beneficio non sia un aiuto di Stato.
Cassazione, sentenza n. 7361/2012
Il credito d’imposta non può superare l’ammontare previsto per gli aiuti de minimis
Anche se il beneficio non viene qualificato concretamente come aiuto di Stato recuperabile secondo la disciplina comunitaria, la legge nazionale impedisce comunque il riconoscimento di un credito superiore alla soglia de minimis.
Principio della scissione degli effetti della notificazione
Per il notificante, la notificazione si perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficio postale; pertanto la riassunzione è stata considerata tempestiva anche se l’atto è pervenuto alla contribuente in una data successiva.
Massime di principio
- Quando una legge riconosce un credito d’imposta soggetto alla regola de minimis, il beneficiario non può ottenere né conservare somme superiori alla soglia massima prevista nel periodo di riferimento.
- Il fatto che un’agevolazione sia astrattamente selettiva o territorialmente differenziata non consente di ignorare il limite de minimis: il giudice deve applicare il tetto stabilito dalla normativa nazionale.
- L’Amministrazione può recuperare la quota di credito eccedente il limite, anche se il contribuente aveva inizialmente dichiarato o richiesto l’intero importo.
- Il calcolo del triennio rilevante può dipendere dalla data di concessione del beneficio, e non necessariamente dalla data di materiale erogazione, secondo la disciplina applicabile.
- La correzione di un credito dichiarato oltre il limite legale non costituisce, di per sé, una modifica retroattiva della disciplina né una lesione dell’affidamento, soprattutto quando il limite era già previsto dalla legge.
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione e non può riesaminare la questione in contrasto con essi.
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