Sentenza del 23/04/2015 n. 399 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO SUI REDDITI - Doppia imposizione - Riconoscimento credito d'imposta sui dividendi - Opzione tra Direttiva Madre-Figlia e Convenzione Italia- Francia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente chiedeva il riconoscimento del credito d’imposta previsto dall’art. 10 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, sostenendo di aver dichiarato e assoggettato a imposizione in Francia i dividendi ricevuti da società italiane. L’Amministrazione aveva negato il credito ritenendo che la società avesse beneficiato in Francia dell’esenzione prevista dalla Direttiva Madre-Figlia n. 435/1990. La controversia riguardava quindi la prova dell’effettivo pagamento delle imposte francesi sui dividendi e la possibilità per il Fisco italiano di sindacare il regime fiscale applicato in Francia.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e annullato il diniego dell’Ufficio. Ha ritenuto sufficiente la documentazione fiscale francese prodotta dalla società, dalla quale risultava che i dividendi erano stati dichiarati e concretamente sottoposti a tassazione: la normativa francese consentiva infatti soltanto la deduzione di una quota dei dividendi, non la loro totale esenzione. Il Fisco italiano non può sindacare il tipo di imposta applicata in Francia, il livello della relativa aliquota o il maggiore o minore carico fiscale, purché sia dimostrato l’effettivo pagamento delle imposte previste dalla normativa francese. La scelta tra il regime della Direttiva Madre-Figlia e quello convenzionale spetta alla società e non è sindacabile dall’Amministrazione italiana. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la complessità e novità della questione.
Norme richiamate
Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni
Il credito d’imposta sui dividendi può essere riconosciuto quando il soggetto estero dimostra di essere l’effettivo beneficiario dei dividendi e di aver pagato nel proprio Stato di residenza le imposte previste sui relativi redditi.
Direttiva Madre-Figlia n. 435/1990
I benefici del regime della Direttiva Madre-Figlia non sono cumulabili con quelli previsti dalla Convenzione Italia-Francia. La società può scegliere il regime più conveniente: esenzione o riduzione della tassazione nello Stato di residenza oppure tassazione in tale Stato e successiva richiesta del credito d’imposta nello Stato della fonte.
Normativa fiscale interna francese
La normativa francese applicata nel caso concreto prevedeva la deduzione di una quota dei dividendi dal reddito imponibile, ma non la loro totale esenzione. La differenza tra dividendi dichiarati e importi dedotti è stata ritenuta prova dell’effettiva tassazione in Francia.
Massime di principio
- Per ottenere un credito d’imposta previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni, il contribuente deve provare l’effettivo assoggettamento a imposta del reddito nello Stato estero; non è sufficiente dimostrare la mera residenza fiscale o l’inclusione formale del reddito nella dichiarazione.
- L’Amministrazione dello Stato della fonte non può sostituirsi all’Amministrazione dello Stato estero nel valutare la correttezza del regime fiscale interno applicato, né contestare autonomamente aliquote o differenze di carico fiscale, se l’imposizione estera è effettiva e conforme alla normativa locale.
- Quando convenzione e direttiva prevedono rimedi alternativi contro la doppia imposizione, la scelta del regime applicabile spetta al contribuente, purché rispetti le condizioni previste dal regime scelto e non cumuli benefici incompatibili.
- La prova dell’imposizione estera può essere fornita mediante dichiarazioni fiscali, prospetti contabili, certificazioni dell’autorità fiscale o altra documentazione idonea a collegare il reddito percepito all’imposta concretamente dovuta e pagata.
- La sola dichiarazione del reddito non è necessariamente sufficiente: occorre che dalla documentazione emerga che il reddito non è stato integralmente esentato e che ha concorso, almeno in parte, alla formazione della base imponibile con pagamento dell’imposta corrispondente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 apr 2015Sentenza del 23/04/2015 n. 28 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 23 apr 2015Sentenza del 23/04/2015 n. 163 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 23 apr 2015Sentenza del 23/04/2015 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 23 apr 2015Sentenza del 23/04/2015 n. 178 - Comm. Trib. Prov. Como
- Sentenza · 23 apr 2015Sentenza del 23/04/2015 n. 378 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 23 apr 2015Sentenza del 23/04/2015 n. 414 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →