Sentenza del 23/04/2015 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Como
ACCERTAMENTO IRES - Abuso del diritto - Perdita su crediti derivante da pegno su garanzia a terzi senza contropartita - Indeducibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa perdita è stata considerata fiscalmente indeducibile. È stata confermata la ripresa a tassazione IRES, poiché il costo non risultava giustificato da una valida ragione economica né collegato a un effettivo interesse imprenditoriale. L’operazione, avendo come unico o prevalente effetto la produzione di una perdita deducibile, è stata ritenuta in contrasto con le ordinarie regole di mercato.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la deducibilità, ai fini IRES, della perdita derivante dall’escussione di un pegno o di una garanzia prestata a favore di un soggetto terzo, senza ricevere alcuna contropartita. L’operazione è stata ritenuta priva di razionalità economica e di convenienza finanziaria: a fronte di un esborso pressoché certo, la società non otteneva alcun concreto vantaggio. Secondo la decisione, la garanzia era stata quindi utilizzata essenzialmente per creare una componente negativa di reddito da compensare con componenti positive, configurando un’operazione abusiva o comunque non inerente all’attività d’impresa.
Norme richiamate
Disciplina IRES sulla deducibilità delle perdite e dei componenti negativi di reddito
La deduzione fiscale richiede che il componente negativo sia effettivo, documentato, inerente e riconducibile a un’operazione economicamente giustificata. Una perdita generata da un’operazione priva di contropartita e di utilità per l’impresa non è deducibile.
Principio del divieto di abuso del diritto in materia tributaria
Non possono essere opposte all’Amministrazione finanziaria operazioni prive di sostanza economica che, pur formalmente lecite, realizzano essenzialmente un vantaggio fiscale indebito. Nel caso esaminato, la garanzia senza contropartita è stata considerata funzionale alla sola creazione di una perdita deducibile.
Massime di principio
- La perdita derivante dall’escussione di una garanzia prestata a favore di terzi non è automaticamente deducibile: occorre dimostrare l’inerenza e l’esistenza di un concreto interesse economico dell’impresa.
- La prestazione di una garanzia senza remunerazione o senza altra contropartita, soprattutto quando comporta un rischio elevato e prevedibile, può essere contestata se non è supportata da valide ragioni commerciali.
- L’Amministrazione finanziaria può disconoscere la deduzione di costi o perdite quando l’operazione appare priva di sostanza economica e finalizzata principalmente a generare un risparmio fiscale.
- Per sostenere la deducibilità è opportuno documentare l’interesse societario, la convenienza dell’operazione, le valutazioni sul rischio di escussione, le eventuali relazioni tra le parti e le ragioni per cui la garanzia era coerente con l’attività d’impresa.
- La mera effettività della perdita o la sua corretta contabilizzazione non bastano: il componente negativo deve anche superare il controllo di inerenza, ragionevolezza economica e non abusività.
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