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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19095/2022 del 13/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava la correttezza della motivazione relativa alla sussistenza della circostanza aggravante e la determinazione della pena. In particolare si eccepiva la carenza di specificità della motivazione sull'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. e, con memoria, la difesa ha eccepito la prescrizione del reato, sostenendo che la stessa era maturata il 05/11/2020 considerando anche la sospensione per rinvio delle parti dal 16/04/2014 al 21/05/2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso privo di specificità relativamente alla pena e confermato che la sussistenza della circostanza aggravante si fonda su pacifica giurisprudenza di legittimità; tuttavia, accogliendo l'eccezione di prescrizione fatta valere con memoria, ha rilevato che il reato si era estinto per prescrizione (maturata il 05/11/2020, tenuto conto della sospensione), e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p. (n.7 citato)

    art. 625 n.7 cod. pen.; riferimenti anche al comma secondo, n.1

    La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n.7 sia applicabile alla fattispecie in base alla giurisprudenza di legittimità; la sentenza impugnata ha qualificato la condotta alla luce degli artt. 56 e 625, comma secondo, n.1 c.p.

  • artt. 56, 625 c.p.

    artt. 56, 625, comma secondo, n.1, cod. pen.

    La sentenza impugnata ha inquadrato la condotta come riconducibile alle fattispecie previste da tali articoli, accogliendo il gravame sul punto

  • prescrizione (normativa sulla prescrizione)

    prescrizione maturata in data 05/11/2020; sospensione dal 16/04/2014 al 21/05/2014 per istanza di rinvio

    La Corte ha ritenuto che, calcolando il termine massimo di prescrizione e sommando la sospensione dovuta al rinvio, la prescrizione era maturata prima della pronuncia della sentenza di condanna, comportando l'estinzione del reato e l'annullamento senza rinvio

Massime di principio

  • Un motivo di gravame generico o privo di specificità non sarà ritenuto valido: in cassazione occorre indicare chiaramente i punti della motivazione impugnata e le ragioni del vizio
  • La sussistenza di una circostanza aggravante può essere confermata se fondata su pacifica giurisprudenza di legittimità e se la corte d'appello ha adeguatamente inquadrato la fattispecie
  • L'eccezione di prescrizione, se correttamente documentata e calcolata (compresa la contabilizzazione delle sospensioni per rinvii), può essere determinante anche in sede di legittimità e portare all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
  • Nella verifica della prescrizione è essenziale considerare tutti i periodi di sospensione (es. per rinvio su istanza delle parti) che interrompono o sospendono il decorso
  • Se la parte non impugna espressamente la determinazione della pena nelle memorie/appelli, la rilevanza di questioni sulla pena può essere esclusa per difetto di specificità

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