Cassazione Civile, Ordinanza n. 08163/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso intervenuta da parte dei ricorrenti e della successiva accettazione da parte della società succeduta nel credito. Conseguentemente ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. La Corte ha inoltre precisato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I ricorrenti, quali fideiussori della società Global Integra srl, avevano ricevuto la notifica di un decreto ingiuntivo richiesto dal creditore della società. Il credito era inizialmente riferibile a un istituto bancario e, successivamente, ceduto a una società veicolo, poi rappresentata in giudizio dalla società odierna resistente. I fideiussori hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma il Tribunale di La Spezia l'ha rigettata e la Corte d'appello di Genova ha confermato la decisione. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi; tuttavia, nelle more del giudizio di legittimità, i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso e la successiva titolare/succeduta del credito ha accettato la rinuncia.
Norme richiamate
in caso di rinuncia al ricorso e relativa accettazione, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio e non provvede sulle spese del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita che vi abbia interesse, determina l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso e non pronuncia sulle spese, secondo la disciplina richiamata dall'art. 391, comma 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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